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Valle d'Aosta: le barriere architettoniche vanno abbattute
Una sentenza della Corte Costituzionale dichiara illegittima una legge regionale: il riferimento si direziona verso tutte le opere edilizie

Barriere architettoniche da abbattere: è questa la sintesi “spinta” che affiora dalla pronuncia della Corte Costituzionale (contenuta nella sentenza n. 111 del 5 maggio 2014).

La Consulta ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittima una norma contenuta nella legge della Regione Valle d’Aosta n. 8/2013 per violazione manifesta del art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione italiana. La norma regionale infatti si poneva in palese contrasto con il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R 380/2001), in particolare con l’art. 82, nel quale è stabilito che tutte le opere edilizie inerenti a edifici pubblici ed edifici privati aperti al pubblico, rispetto ai quali è di fatto limitata l’accessibilità e la visitabilità da parte dei portatori di handicap, devono essere eseguite in conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione e di superamento delle barriere architettoniche.

La legge regionale poneva una evidente deroga a questo principio fondamentale dell’ordinamento normativo dell’edilizia, affermando che sopracitate le disposizioni in materia di necessario abbattimento delle barriere architettoniche non dovessero essere applicate agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore.

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Una deroga costituzionalmente illegittima ed inaccettabile su un piano normativo e non soltanto. Il ragionamento della Corte inseriva le sue basi di ragionevolezza nel fatto che la norma espunta dall’ordinamento non era riconducibile alla materia del commercio, ma provvedeva a disciplinare profili tematici relativi alla fondamentale materia dei livelli essenziali delle prestazioni: questi ultimi infatti prendono forma ed estrinsecano i loro effetti anche attraverso le caratteristiche di accessibilità che devono possedere edifici e i locali ove sono posti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In questo senso si configura pertanto una violazione di potestà legislativa poiché la Regione Valle d’Aosta invade una materia (garanzia livelli essenziali delle prestazioni) di competenza dello Stato. Ecco perché la norma presentava evidenti tratti di incostituzionalità.


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