La sospensione si applica per il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile
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La sospensione si applica per il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile
Il tema illustrato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 18 febbraio 2019, n. 1111
Per la loro funzione non occorre comunicare l’avvio del procedimento