TAR Campania 234/2008

La sentenza n. 234 del 16 gennaio 2008 del TAR Campania-Napoli tratta di un abuso – consistente nella edificazione di un capannone e, dunque, annoverabile nella categoria delle nuove costruzioni -che riflette con assoluta evidenza la sussistenza del contestato illecito che, in ragione della innegabile trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che ad esso si riconnette, imponeva il previo rilascio del permesso di costruire. La realizzazione dell’opera in contestazione, in mancanza del suddetto titolo abilitativo, di per se stessa, fondava l’adozione da parte dell’organo di vigilanza di una misura sanzionatoria di tipo ripristinatorio (demolizione), che, nell’ambito della disciplina di settore, assurge ad atto dovuto.

L’atto può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell’abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria.

L’esistenza di un sequestro penale non rende illegittimo l’ordine di demolizione di cui all’art. 7 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (ora art. 31 t.u. 6 giugno 2001 n. 380), e può influire solo sul giudizio di responsabilità del privato per l’inottemperanza all’ordine di demolizione medesimo (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 22 ottobre 2003, n. 7105).

TAR Campania-Napoli 234/2008.

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