Termine e inizio lavori in edilizia: come devono essere individuati?

Come devono essere individuati, in concreto, i termini di inizio e di fine lavori in edilizia? Si tratta di una scelta del richiedente o dell’ufficio tecnico comunale oppure di una sorta di “termine concordato” fra le parti?

A tali domande non si può rispondere senza tracciare i confini disciplinari di tali termini stabiliti dalla legge: l’art. 15 del Testo Unico dell’Edilizia, infatti, prevede che il permesso di costruire contenga un termine di inizio lavori non superiore all’anno ed uno di fine lavori entro il triennio dall’inizio. I motivi di tale scelta legislativa sono presto detti: da una parte è necessario dare certezza temporale dell’attività edificatoria assentita. Dall’altra parte è fondamentale garantire un efficiente controllo sulla conformità dell’intervento edilizio a suo tempo autorizzato con il relativo titolo.

Con riferimento alla domanda iniziale, a parere della giurisprudenza, la norma non lascia la scelta al richiedente ma rimette alla valutazione discrezionale e prudenziale dell’ufficio tecnico comunale che rilascia il permesso di costruire l’individuazione del termine esatto di inizio lavori, pur nel limite massimo dell’anno: ed infatti sia la dottrina che la giurisprudenza hanno ritenuto legittima l’indicazione di un termine inferiore, naturalmente nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e correttezza che devono sempre improntare i rapporti fra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino. Rimane ovviamente ferma la possibilità di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo dei termini ritenuti illegittimi per eccessiva brevità.

Ciò significa, perciò, che di fronte a modesti interventi e per i quali non è necessario predisporre particolari attività preliminari o assumere impegni finanziari e contrattuali con i prestatori d’opera, sarà sufficiente un termine breve di inizio lavori (si pensi, ad esempio, ad un permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia, di un soppalco, di una modesta veranda); viceversa, sarà opportuno e quasi doveroso un termine maggiore, comunque entro il limite annuale. Come precisato dalla dottrina, infatti, è la complessità dell’intervento il requisito che deve guidare la scelta dei termini.

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