Terre e rocce da scavo, non più un rifiuto speciale

Le terre e rocce da scavo devono essere considerate sottoprodotto e non più rifiuto speciale e potranno essere riutilizzate seguendo precise direttive. 

La direzione generale per le imprese dell’Unione europea non ha mosso alcun rilievo allo schema di decreto del Ministero dell’ambiente, che attua l’art. 49 del Decreto liberalizzazioni (d.l. 1/2012) ed è ormai scaduto il termine per farne. La norma è pertanto in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il riconoscimento della caratteristica di sottoprodotto, che permette il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nei cantieri dove sono state generate senza trattamenti, non sarà però automatico, ma prevede il rispetto di alcune condizioni tassative. Tra queste vi è l’obbligo di poterle impiegare senza ulteriori trattamenti, dovendo soddisfare tutti i requisiti richiesti per la qualità ambientale. E ancora, le terre e rocce da scavo potranno essere utilizzate per eseguire la medesima opera nel cui cantiere sono state generate o, comunque, di un’altra opera.

Nel caso di trasporto delle terre e rocce da scavo fuori dal cantiere dal quale sono state generate, il decreto ministeriale prevede un’apposita documentazione di accompagnamento che sarà trasmessa alle autorità competenti.

Tra le informazioni obbligatorie, che dovranno comparire nei documenti, figurano i dati normalmente presenti anche nei formulari per il trasporto dei rifiuti (data e ora di presa in carico, targa del mezzo, luogo di destinazione, ecc.), oltre alle generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice, della società incaricata del trasporto e della ditta che riceverà le terre e rocce da scavo.

Infine, ma non per questo meno importante, il decreto del MATTM prevede che il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nel cantiere siano descritte in un apposito documento (per l’appunto unPiano di Utilizzo) che dovrà essere anticipato alle autorità competenti almeno tre mesi prima dell’inizio dei lavori nel cantiere.

Fonte: Ediltecnico

 

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