Tessera di riconoscimento fuori dai cantieri

L’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti ha avanzato un’stanza di interpello al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale riguardo gli obblighi previsti dall’articolo 36 bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006 , in particolare sulla tessera di riconoscimento. In definitiva l’Associazione voleva sapere se l’obbligo della tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, doveva intendersi esteso a tutti i luoghi in cui il personale delle imprese stesse era utilizzato.

Il Ministero ha risposto all’istanza, ricordando la propria circolare n. 29 del 28 settembre 2006 con cui aveva chiarito che il campo di applicazione della previsione normativa doveva essere individuato con riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 494/1996 (oggi allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Inoltre ha sottolineato che la finalità della medesima è consentire un’immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere e ha precisato che i lavoratori delle imprese ,che svolgono la propria attività per conto delle imprese impiantistiche in luoghi diversi dai cantieri edili ,come condomini, abitazioni, strutture industriali, non hanno l’obbligo di munire i lavoratori della predetta tessera di riconoscimento ovvero di istituire un apposito registro di cantiere per i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti. Tale obbligo sussiste unicamente nel caso in cui l’attività venga svolta nei cantieri rientranti nell’ambito di applicazione del citato Allegato I del D. Lgs. n. 494/1994 oggi allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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