Trento: alloggi Itea, importanti modifiche al regolamento

L’esigenza di apportare modifiche alle disposizioni in vigore è nata dall’analisi delle domande di accesso alla casa pubblica raccolte nel secondo semestre del 2007 ha finalmente consentito di conoscere compiutamente le condizioni economiche dei nuclei familiari interessati, che dal punto di vista delle risorse patrimoniali mobili sfuggivano completamente.
Inoltre, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto, avendo un contatto diretto e quotidiano con i cittadini, hanno segnalato situazioni particolari che, magari non rientrando pienamente nell’assetto disegnato, sono pur tuttavia meritevoli di tutela.

Le principali modifiche proposte, contenute nella delibera dell’assessore Dalmaso, oggi approvata, riguardano i seguenti aspetti.

ICEF
Si è riscontrato che è necessario rivedere i criteri di determinazione dell’ICEF previsti dal regolamento, in particolare con l’obbiettivo di valorizzare le positive attitudini al risparmio e anche di correggere la situazione delle persone sole, che allo stato attuale sono alquanto penalizzate. In regolamento rimane l’individuazione delle soglie dell’indicatore relative all’accesso e al mantenimento dei benefici (0,23 e 0,34), mentre è demandata a deliberazione della Giunta provinciale l’individuazione delle modalità ulteriori e specifiche da applicare all’ICEF utilizzato nel settore. L’adozione con delibera contempera le esigenze da un lato di avere una verifica politica delle decisioni assunte (attraverso il parere della commissione consiliare competente), dall’altro di poter disporre di uno strumento più flessibile. La revisione del sistema ICEF avrà un triplice riflesso: sulle possibilità sia di accesso ai benefici previsti dalla legge n. 15 (alloggio e contributo integrativo al canone di locazione) che del loro mantenimento, nonché sull’entità del canone sostenibile e del contributo integrativo.

Canone sostenibile
Studiando nuove modalità applicative dell’ICEF, si è realizzata anche l’opportunità di ridurre le percentuali di incidenza che il canone di locazione deve avere sulla ricchezza del nucleo familiare per poter essere definito “canone sostenibile”. Pertanto, si propone una tabella con valori rivisti, che abbattono l’impatto del canone di locazione sulle famiglie con ICEF fino a 0,34, tanto più considerevolmente quanto più sono bisognose.

Punteggio per la residenza
Il nuovo assetto geografico dell’Unione Europea pone in una medesima graduatoria cittadini italiani e cittadini neocomunitari. Per riequilibrare la posizione dei primi nei confronti dei secondi, che sotto il profilo economico e familiare sono portati ad avere punteggi maggiori, è opportuno attribuire agli anni di residenza in Trentino un peso maggiore (fino a 20 punti anziché fino a 10 punti massimi per questa voce), riconoscendo così anche il valore intrinseco della partecipazione nel tempo ad una comunità.

Eccesso di superficie
Il sistema costruito per indurre al cambio alloggio i nuclei familiari che occupano appartamenti di metratura superiore a quella spettante in base alla composizione numerica si è rivelato essere fonte di un loro forte disagio psicologico nel momento in cui era prevista la preventiva sottoscrizione di un impegno ad un eventuale trasferimento, indipendentemente da una effettiva disponibilità di un altro alloggio di dimensioni idonee. Si individua quindi una diversa soluzione, che consiste nel riportare al momento in cui è concretamente proposto un alloggio pronto ad accogliere il nucleo familiare, l’espressione di una disponibilità o meno al trasferimento. Inoltre ciò comporta che il maggior onere a titolo di nuovo canone sostenibile derivante dall’opposizione di un rifiuto al trasferimento decorre da un momento successivo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.

Soluzioni per casi particolari
L’esperienza portata dagli enti gestori degli interventi abitativi ha permesso di individuare soluzioni per casi che, pur corrispondendo a bisogni effettivi, non trovavano risposta nella disciplina generale della materia.
In particolare, talune modifiche mirano a:
a) consentire di presentare la domanda anche in relazione nuclei familiari non ancora formati, ove ciò risponda alla necessità di consentire la costituzione in un unico nucleo familiare a se stante di genitori e figli ovvero ove la possibilità di formare un nuovo nucleo sia presupposto essenziale per soddisfare un bisogno accertato;
b) di avere in locazione un alloggio conforme alle esigenze del nucleo familiare non solo sotto un asettico profilo dimensionale, ma anche sotto il profilo del numero di vani che possono assicurare una corretta privacy con riferimento alla relazione intercorrente tra i componenti del nucleo.
L’esempio concreto di famiglia che può avvantaggiarsi da queste rettifiche è quella della ragazza madre che con il proprio bambino intende affrancarsi da soluzioni abitative temporanee (ad esempio presso i genitori) e sarebbe a disagio disponendo di un’unica stanza da letto, ancorché collocata in un alloggio di misura astrattamente idonea.
Inoltre, sono previsti ulteriori accorgimenti per favorire l’accudimento presso l’abitazione domestica di anziani o invalidi, che sia prestato da una “badante” o da un familiare che se ne prende cura, per evitare che tali circostanze non possano in alcun modo influire sul diritto alla permanenza nell’alloggio pubblico.
Sotto il rilevante profilo della vivibilità degli alloggi pubblici, è prevista la possibilità, per l’ente locale, di non autorizzare la locazione di alloggi a nuclei familiari il cui inserimento in un particolare contesto comporta il rischio di causare gravi scompensi sociali, purché al contempo l’ente si attivi per reperire una diversa soluzione abitativa compatibile.

Alloggi o immobili per enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni con finalità di recupero sociale, di accoglienza o di assistenza
In attuazione della legge di riforma istituzionale, eliminando il riferimento ad un minimo del 30% del canone di locazione da porre a carico di tali soggetti si responsabilizzano gli enti locali che ottengono piena autonomia nel determinare la quota di canone di cui questi particolari locatari devono rispondere.

L’entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento che emanerà questo regolamento modificativo, è prevista entro la prima metà di agosto.

Fonte: www.provincia.tn.it

 

 

 

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