Vendite immobiliari: accertamento in base al “valore normale”

L`eliminazione delle disposizioni che, per le cessioni immobiliari, consentivano accertamenti in base al “valore normale“ (ai fini IVA e delle imposte sul reddito), ha efficacia retroattiva e comporta, da parte dell`Amministrazione finanziaria, l`abbandono dei giudizi pendenti nei quali la pretesa si sia fondata esclusivamente sulle norme abrogate, senza ulteriori elementi di prova.

Cosi` si e` espressa l`Agenzia delle Entrate nella Circolare n.18/E del 14 aprile 2010, che accoglie in pieno l`orientamento dell`ANCE, la quale, fin dal principio, ha sostenuto la retroattivita` della norma della Legge Comunitaria 2008 (art.24, commi 4, lett.f, e 5, legge 88/2009) che elimina la possibilita` di effettuare accertamenti immobiliari in base al “valore normale“.

Tale chiarimento costituisce un`ulteriore conferma dell`illegittimita` delle modalita` di accertamento introdotte dal Decreto “Visco-Bersani“, gia` rilevata a seguito dell`attivazione, anche grazie alla formale denuncia presentata dall`ANCE alla Commissione europea, della procedura di infrazione nei confronti dell`Italia, a causa dell`incompatibilita` di tali regole con l`art.73 della Direttiva 2006/112/CE, ai sensi del quale la base imponibile IVA e` costituita dal corrispettivo pattuito, coincidente con quello esposto in fattura, e non da valori statistici (come le quotazioni O.M.I.).

L`efficacia retroattiva delle nuove disposizioni
Le disposizioni della legge n.88/2009 eliminano le regole che consentivano agli Uffici fiscali di rettificare i corrispettivi relativi alle cessioni degli immobili, nell`ipotesi in cui gli stessi fossero inferiori al “valore normale“.

Deve anche intendersi abrogato anche l`art.35, comma 23-bis, medesimo DL 223/2006, in base al quale, ai fini IVA, nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il “valore normale“ non puo` essere inferiore all`ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.

Pertanto, l`eventuale scostamento tra l`ammontare del mutuo o finanziamento erogato ed il corrispettivo di vendita dell`immobile costituisce esclusivamente una “presunzione semplice“, non sufficiente di per se` a giustificare l`avvio del procedimento accertativo.

Sotto il profilo temporale, le citate disposizioni abrogative sono entrate in vigore il 15 luglio 2009 (ai fini IVA) ed il 29 luglio 2009 (ai fini delle imposte sul reddito) facendo sorgere, in assenza di ulteriori indicazioni normative, dubbi circa la loro efficacia retroattiva.

Cio` per il fatto che l`Agenzia delle Entrate aveva a suo tempo attribuito natura procedimentale (ossia efficacia retroattiva) alle norme che disciplinavano l`accertamento delle compravendite immobiliari in base al “valore normale“, conferendogli «efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d`imposta ancora accertabili» alla data di entrata in vigore delle stesse (ossia dal 4 luglio 2006).

Rifacendosi a tale pronuncia ministeriale, l`ANCE ha evidenziato, nelle sedi opportune, che le citate disposizioni della legge Comunitaria 2008 fossero, anch`esse, retroattive e, come tali, applicabili anche ai trasferimenti precedenti all`entrata in vigore delle norme abrogative.

In merito, l`Agenzia delle Entrate, accogliendo integralmente l`orientamento dell`ANCE, con la citata C.M. n.18/E/2010, chiarisce che l`abrogazione dell`art.35, commi 2-3, del DL 223/2006 ha efficacia retroattiva e produce effetti «anche con riferimento al periodo pregresso».

In particolare, il “periodo pregresso“, cui si riferisce la Circolare, e` l`arco temporale compreso tra il 4 luglio 2006 e le date di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge 88/2009 (ossia, rispettivamente, il 15 luglio 2009 per gli accertamenti IVA, e il 29 luglio 2009 per quelli ai fini delle imposte sul reddito).

Resta fermo che, per gli atti precedenti al 4 luglio 2006, la Legge Finanziaria 2008 (art.1, comma 265, della legge 244/2007) aveva gia` attribuito, ai fini accertativi, valenza di “presunzione semplice“ allo scostamento tra corrispettivo dichiarato e “valore normale“ del bene ceduto.

In sostanza, l`accertamento sulle compravendite immobiliari non potra` fondarsi unicamente sul mero scostamento rispetto al “valore normale“ dei corrispettivi dichiarati in atto.

 Gli effetti della retroattivita` sul contenzioso in atto
Con riferimento ai giudizi attualmente in corso, l`efficacia retroattiva attribuita alle norme abrogative comporta, come chiarito dall`Agenzia delle Entrate, che l`amministrazione finanziaria dovra` riesaminare gli elementi che fondano la pretesa tributaria.

In particolare, gli Uffici locali dovranno valutare se le motivazioni degli accertamenti impugnati si dimostrino comunque adeguate o se, invece, alla luce dell`intervenuta modifica normativa, le stesse si rivelino insufficienti.

In quest`ultimo caso, l`Agenzia delle Entrate raccomanda ai propri Uffici l`abbandono del contenzioso in atto, tenuto conto dello stato e grado del giudizio.

Pertanto, resteranno pendenti unicamente i giudizi nei quali l`infedelta` del corrispettivo dichiarato sia sostenuta, oltre che dal mero riferimento allo scostamento dello stesso dal “valore normale“, anche da ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa del Fisco.

In ogni caso, nel riesaminare le controversie, gli Uffici dovranno verificare «la presenza di tali ulteriori elementi presuntivi, i quali, tra loro associati, siano idonei a sostenere la pretesa tributaria in fase contenziosa, tenuto conto, altresi`, delle ragioni rappresentate dal contribuente».

Tenuto conto dell`importanza dei citati chiarimenti ministeriali, si invitano le Associazioni territoriali a dare la massima diffusione della C.M. n.18/E/2010, al fine di consentire alle imprese associate, attualmente in contenzioso, di far valere l`abbandono dello stesso da parte degli Uffici locali.

Fonte: www.ance.it

 
 

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