Vincolo cimiteriale: inderogabilità assoluta oppure no?

Vincolo cimiteriale: a quale livello complessivo di inderogabilità si posiziona tale concetto nel nostro ordinamento? La risposta può essere fornita attraverso la descrizione di un vicenda avvenuta negli ultimi tempi e fotografata mediante una sentenza del TAR Puglia, Lecce (sent. n. 2245 del 4 luglio 2015).

Nel caso di specie una società richiedeva il permesso di costruire per la realizzazione di una stazione di rifornimento carburante ricadente su un’area parzialmente interessata da vincolo cimiteriale. Il Comune negava conseguentemente il titolo edilizio ritenendolo incompatibile con la nozione di vincolo cimiteriale. La società impugnava immediatamente la pronuncia citando una cospicua giurisprudenza capace di individuare nel passato una serie di attività non incompatibili con il vincolo stesso: ad esempio, un deposito a cielo aperto di macchinari e materiali amovibili, un parcheggio pubblico in superficie e un chiosco di legno per vetri e fiori.

Tale florilegio di esemplificazioni sembrerebbe deporre a favore di una certa elasticità del vincolo cimiteriale: ma le cose in realtà non stanno così. I giudici pugliesi, nella fattispecie concreta, hanno infatti dato ragione all’Amministrazione comunale affermando che l’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 (Testo Unico delle leggi sanitarie, modificato più colte nel corso degli anni 2000) dispone testualmente che “i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E’ vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.

Leggi anche l’articolo Vincolo cimiteriale, inedificabilità assoluta.

Ciò che emerge in maniera inconfutabile dalla pronuncia dei giudici amministrativi è il seguente concetto: la giurisprudenza prevalente e condivisibile ha affermato che, in materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia del rispetto dei 200 metri prevista dal citato art. 338 del T.U. del 1934 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di P.R.G., valevole per qualsiasi manufatto edilizio anche ad uso diverso da quello di abitazione.

Per un approfondimento di qualità in materia, comprensivo di una piccola rassegna giurisprudenziale capace di completare il discorso, consigliamo di consultare il quesito risolto dalla nostra esperta di diritto degli enti locali Antonella Mafrica intitolato Realizzazione di una stazione di rifornimento carburante in zona assoggettata a vincolo cimiteriale.

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