Vincolo cimiteriale, inedificabilità assoluta

L’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 1265/1934, c.d. T.U.LL.SS.) impone che i cimiteri devono essere collocati ad una certa distanza dai centri abitati.

La norma così recita: “È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.

Si tratta di un limite inderogabile per i privati ma derogabile dall’autorità: la norma stessa, infatti, prevede che il Comune
possa approvare “la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento
di quelli già esistenti ad una distanza inferiore”, purché non venga oltrepassato il limite di 50 metri, che si pone come insuperabile anche da parte della p.a. (l’articolo è stato così modificato dall’art. 28 l.166/2002), oltreché dal privato (per ampliamento o costruzione di nuovi edifici: in questo senso Cass., sez. III, 18900/2008).

La logica di queste previsioni è stata recentemente ricordata da T.A.R. Toscana, sez. III, 1815/2010, secondo cui il vincolo edilizio in argomento “risponde ad una triplice funzione: di assicurare condizioni di igiene e di salubrità, di garantire tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura, di consentire futuri ampliamenti dell’impianto funerario”.

Su queste basi, il tribunale toscano ha in un certo senso “esteso” il principio normativo anche a quei fabbricati che non sono destinati ad abitazione e che hanno carattere pertinenziale di edifici già esistenti.

Per i giudici non è necessario “verificare, di volta in volta, se sussistano esigenze igienico-sanitarie ostative e di motivare il provvedimento negativo con riferimento a tale concreto aspetto, comparando gli interessi pubblici e privati coinvolti, nonché l’esigenza di previa acquisizione dei pareri dell’autorità preposta alla tutela del vincolo nonché della commissione edilizia comunale e
dell’ufficiale sanitario.

Trattandosi di vincolo di carattere assoluto [negli atti opposti nel giudizio in oggetto, ndr] non si rendeva necessaria motivazione ulteriore all’indicazione della sussistenza del vincolo stesso, che è di per sé ostativo all’edificazione; né rileverebbe l’eventuale insussistenza di problematiche igienico-sanitarie, plurime
essendo, come già evidenziato, le funzioni che il vincolo
in questione assolve.

La presenza del vincolo in questione ha, d’altra parte, rilievo assoluto ed assorbente, con la conseguenza che non necessitava l’acquisizione dei pareri indicati dalla ricorrente, insuscettibili di determinare un esito diverso della pratica”.

 a cura di P. Costantino e P. De Maria

Foto: Camposanto monumentale di Pisa, Foto Saiko, fonte wiki

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