Abusi edilizi, l’illecito è permanente

L’abuso edilizio ha valenza permanente e  non importa se l’illecito sia stato realizzato dall’attuale proprietario dell’immobile o da quello precedente.

A ribadirlo recentemente ci ha pensato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2363 depositata il 30 aprile 2013.

Del resto, – precisano i giudici di Palazzo Spada –  “l’abuso edilizio costituisce – sotto il profilo amministrativo – un illecito a carattere permanente e pertanto non rileva che l’addizione abusiva sia stata realizzata dal precedente proprietario dell’immobile” (Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2013, n. 1886).

Rispetto all’esercizio del potere sanzionatorio (e salva la normativa sulla nullità del contratto in presenza dei relativi presupposti), sono infatti irrilevanti le alienazioni del manufatto (in tutto o in parte abusivo) sotto il profilo privatistico”.

L’acquirente, infatti – aggiungono -, subentra nella situazione giuridica del dante causa che – consapevolmente o meno – ha violato la normativa urbanistica ed edilizia e poiché, se ignaro dell’abuso al momento della alienazione, può agire nei confronti del dante causa anche prima dell’esercizio dei poteri repressivi da parte del Comune, a maggior ragione quando riceva (come nella specie, pur nel contesto di un provvedimento favorevole) un pregiudizio in conseguenza dei doverosi atti amministrativi repressivi, può agire sia nei confronti del notaio che in ipotesi non abbia rilevato l’assenza del titolo edilizio, sia nei confronti del dante causa e dell’autore dell’abuso (secondo un principio, ab antiquo affermato dalla giurisprudenza amministrativa e da quella civile).

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