APE obbligatorio: quando prevalgono le norme regionali?

A proposito di APE e compravendita di immobili: nell’articolo pubblicato un paio di settimane fa su queste pagine segnalavamo come il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 stabilisse che “nel caso di vendite, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica”. Inoltre nel corso delle compravendite l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere allegato ai contratti e l’acquirente è tenuto a dichiarare in una specifica clausola di aver ricevuto dal venditore la documentazione comprensiva dell’attestato.

Ma uno dei nodi principali con riferimento all’Attestato di Prestazione Energetica riguarda sicuramente l’intreccio tra legislazione nazionale e regionale. Le regioni infatti, oltre a propri sistemi locali per il rilascio di tale attestato, stabiliscono in molti casi proprie regole specifiche per esclusioni e sanzioni.

Entra in gioco qui il problema delle regole che vanno applicate ai casi concreti: come si interfacciano tra loro e come convivono le norme nazionali e regionali?

Sveva Dalmassio del Consiglio notarile di Milano, intervistata dal Sole24Ore, spiega a tal riguardo che “ci sono regioni come la Lombardia che ritengono prevalere il proprio sistema sanzionatorio particolareggiato (ad esempio da 500 a 2mila euro per attestato non conforme, da 5mila a 20mila per cessione a titolo oneroso senza APE). Su tali temi, in relazione ai casi specifici regionali, affidarsi al notaio è comunque il miglior modo  per sgomberare il campo da dubbi residui”. 

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