Appalti, modifiche alla disciplina del contenzioso

Dopo il passaggio in via preliminare al Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2009, le modifiche sulle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici (Schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva 2007/66/CE ) arrivano alle commissioni parlamentari per l’acquisizione dei relativi pareri.

Il provvedimento, sul quale si esprimerà anche il Consiglio di Stato, apporta modifiche al Codice dei Contratti, prevedendo, in particolare:
– l’ampliamento della nozione di stazione appaltante che ricomprende anche agli enti aggiudicatari dei settori speciali;
– un termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipulazione del contratto (cinque giorni dalla scadenza del termine per l’impugnativa dell’atto) con la previsione di alcune deroghe;
– una maggiore specificazione di forme, termini e contenuto della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;
l’incentivazione dell’accordo bonario (con riduzione dei costi) e l’eliminazione del divieto di arbitrato.
Sussiste l’obbligo, tuttavia, per la p.a. che intenda avvalersi dell’arbitrato di indicare, sin dal bando o dall’invito, se nel contratto sarà o meno inserita la clausola compromissoria; l’aggiudicatario, invece, potrà rifiutare l’inserimento della clausola compromissoria nel contratto comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione.
Sono altresì introdotti criteri selettivi per l’arbitro presidente (scelto dalle parti o su loro mandato dagli arbitri delle parti), un rigoroso regime di impugnazione del lodo, la possibilità di sospendere su istanza di parte, ed in presenza di gravi e fondati motivi, l’efficacia del lodo, una accelerazione del giudizio di appello avverso il lodo;

– l’introduzione della c.d. informativa sull’intento di proporre ricorso giurisdizionale che un concorrente può effettuare durante il procedimento di gara indicando, sinteticamente, i motivi di ricorso. Tale informativa va notificata al responsabile del procedimento; la stazione appaltante, nei successivi 20 giorni, decide sull’opportunità di agire in autotutela.
L’omissione dell’informativa e l’omesso riscontro dell’informativa da parte della stazione appaltante costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini dell’eventuale condanna alle spese e dell’eventuale risarcimento del danno.

Fonte: Aniem

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