Attestato di prestazione energetica: per quali edifici è necessario?

A proposito di efficienza energetica: quali tipologie di edifici devono dotarsi di Attestato di prestazione energetica (APE) rilasciata da un tecnico abilitato?

Secondo l’autorevole parere del Consiglio Nazionale del Notariato, gli edifici che devono avere l’attestato di prestazione energetica, indipendentemente dal fatto che siano oggetto di un trasferimento (sia a titolo oneroso che a titolo gratuito) sono:
1. Tutti i “nuovi edifici”, ovverosia i fabbricati costruiti a seguito del rilascio del permesso di costruire o di DIA richiesto o presentato successivamente alla data dell’8 settembre 2005.
2. Gli edifici ristrutturati che abbiano subito “ristrutturazioni importanti”, cioè quelle che coinvolgono oltre il 25% della superficie dell’intero involucro dell’edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono.
3. Gli edifici pubblici: la normativa in questo caso distingue tra edificio destinato a uso pubblico (quindi edificio non necessariamente di proprietà pubblica) ed edifici di proprietà pubblica. Infatti gli edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni ed aperti al pubblico (con superficie totale maggiore di 500 metri quadri) sono obbligati a produrre l’APE entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge 63/2013 e ad affiggerlo in un luogo ben visibile a tutti: ma dal 7 luglio 2014 il requisito dei 500 metri quadri abbassa la sua soglia giungendo a 250 metri quadri.

Per ampliare le infomazioni in merito alla tematica dell’Attestato di prestazione energetica leggi l’articolo Allegazione APE, quando c’è l’obbligo e quali sono le sanzioni, su Ediltecnico.it.

Va infine ricordato che tutti i contratti (nuovi o rinnovati) che fanno riferimento alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente è un soggetto pubblico devono prevedere la predisposizione dell’APE relativa all’edificio (o all’unità immobiliare).

Fonte: Ediltecnico

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