Bonus ristrutturazioni valido per tutte le parti comuni del condominio

Sì alla detrazione Irpef del 36% per i lavori condominiali realizzati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali elencate dai nn. 1, 2, 3, dell’articolo 1117 del codice civile.

Con la risoluzione n. 7/E del 12 febbraio, l’Agenzia delle Entrate risponde all’istanza presentata da un’associazione, che chiede un chiarimento sulla possibilità di “sfruttare” il bonus del 36% per i lavori eseguiti solo sulle parti condominali citate dal n. 1 dell’articolo 1117 del codice civile (il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune) o anche per quelle elencate nei successivi numeri 2 (i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune) e 3 dello stesso articolo (le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini).

L’Agenzia fa innanzitutto il punto della situazione, ricordando che la legge 449/1997 ha introdotto la possibilità di detrarre dall’Irpef il 36% delle spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia realizzati su singole unità abitative e su parti comuni di edifici residenziali siti nel territorio del nostro Paese.

Per quanto riguarda le parti comuni degli edifici, l’articolo 1 della legge 449/1997 rinvia esclusivamente a quelle fissate dal n. 1 dell’articolo 1117 cc, mentre il successivo regolamento attuativo (decreto interministeriale 41/1998) cita in modo generico l’articolo 1117.

Sull’argomento, l’Amministrazione finanziaria, con le circolari 57/1998 e 121/1998, ha ritenuto agevolabili anche gli interventi relativi a parti comuni indicate dal n. 2 (la casa del portiere) e dal n. 3 (le fognature) dell’articolo 1117 del cc.

La risoluzione 84/2007, invece, rifacendosi a una interpretazione letterale della legge 449/1997, ha sostenuto l’esclusione dal beneficio dei lavori riguardanti le parti comuni indicate dai numeri 2 e 3.

Con la risoluzione odierna, l’Agenzia, richiamandosi al regolamento attuativo, supera il precedente orientamento, e riconosce il diritto al bonus del 36% per i lavori riguardanti tutte le parti condominiali comuni.

Secondo i tecnici delle Entrate, infatti, il decreto di attuazione, ampliando l’ambito di applicazione del beneficio, meglio rispecchia la ratio e la finalità della norma agevolativa: incentivare gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e, contestualmente, far “emergere” base imponibile.

Fonte: Nuovo Fisco Oggi

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