Campania, Piani di insediamenti produttivi soggetti agli oneri di pubblicità

Con la sentenza n. 82 del 9 gennaio i giudici del Consiglio di Stato hanno stabilito che i Piani per gli insediamenti produttivi, i c.d. PIP, sono soggetti alle procedure e agli oneri di pubblicità previsti dalla legge regionale Campania n. 16 del 28 luglio 2004 Norme sul governo del territorio.

Secondo Palazzo Spada, infatti, i piani per gli insediamenti produttivi, come pure i progetti preliminari e definitivi delle relative opere di urbanizzazione e di infrastutturazione, quali piani di secondo livello, devono ricondursi ai piani urbanistici di attuazione e, quindi, sono soggetti alle procedure e agli oneri di pubblicità previsti dall’art. 27, commi 5 e 6, l.r. n. 16/2004.

“Pertanto”, conclude il Consiglio di Stato, “la delibera di giunta di approvazione del piano per gli insediamenti produttivi deve considerarsi illegittima (rectius: mai entrata in vigore) in quanto le formalità di legge (approvazione con decreto del sindaco e pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale Campania) non sono state soddisfatte”.

La caduta dell’atto presupposto, recante espressa dichiarazione di pubblica utilità dei lavori da realizzare, comporta poi illegittimità del successivo decreto di esproprio, che quella delibera richiama in premessa.

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