Case fantasma, pubblicato l’elenco dei Comuni interessati

E’ disponibile l’elenco dei Comuni interessati alla seconda fase dell’attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto.

Sul sito internet dell’Agenzia del Territorio è anche disponibile per la consultazione, per tutti i Comuni interessati,  l’elenco delle particelle e le corrispondenti unità immobiliari urbane del catasto edilizio urbano, interessate dalla attribuzione di rendita presunta.

Dal 30 novembre 2012 e fino al 29 gennaio 2013, sono pubblicati, tramite affissione all’albo pretorio dei Comuni, gli atti relativi alla seconda fase di attribuzione della rendita presunta, di cui all’art. 19, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010.  Al presente Comunicato è allegato l’elenco dei Comuni interessati dall’attività di attribuzione della rendita presunta. 

In caso di variazione circoscrizionale da attivare o attivata a partire dal 2007, ovvero in precedenza attivata e non conclusa alla data di pubblicazione degli elenchi delle particelle relative ai fabbricati mai dichiarati, la pubblicazione degli atti è effettuata sia nella sede dei Comuni in cui sono state pubblicate le particelle di catasto terreni, sia presso la sede dei Comuni in cui risultano ubicate le unità immobiliari oggetto di attribuzione della rendita presunta al momento della produzione dell’atto. 

I termini per la proposizione del ricorso avverso gli atti di attribuzione della rendita presunta dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale competente iniziano a decorrere trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato nella Gazzetta Ufficiale.  

Per le unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta, stante il disposto di cui all’art. 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, con le modalità previste dall’art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro 120 giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del Comunicato dell’Agenzia del Territorio.

La mancata presentazione dell’atto di aggiornamento entro tale termine, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Fonte: Agenzia del Territorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico