Certificazione energetica: le scelte delle Regioni

Per quel che riguarda la certificazione energetica le Regioni hanno fatto scelte differenti: alcune hanno recepito la normativa nazionale, altre si sono date criteri propri.

Tra i provvedimenti piu` recenti ci sono quelli della Puglia (regolamento 10 febbraio 2010, n. 10) e della Toscana (Decreto presidente giunta 25 febbraio 2010, n. 17) , che hanno recepito in toto le regole nazionali: le Linee guida per la certificazione degli edifici (decreto dello Sviluppo economico del 26 giugno 2009) e i calcoli delle prestazioni energetiche (allegati al Dlgs 192/2005).

La scelta delle due Regioni raccogliera` sicuramente l`apprezzamento di quanti – soprattutto tra i tecnici – hanno criticato la proliferazione di metodi calcolo e classificazione diversificati su base locale.

In entrambi i regolamenti, pero`, nell`elencare i casi di certificazione energetica obbligatoria non si cita la sottoscrizione di contratti di servizio energia (prevista nel Dlgs n. 115/2008).

Il decreto toscano (in vigore dal 18 marzo) prevede che la certificazione energetica sia allegata a tutti i contratti di locazione, come fa il Piemonte, ma a differenza di esso e in linea con la legge nazionale, non determina sanzioni in caso di mancata ottemperanza dell`obbligo (quelle prima previste erano state abrogate dalla legge regionale 23/11/2009, n. 71).

Introduce poi (escluse le residenze e gli stabilimenti) un indice parziale di prestazione energetica per l`illuminazione artificiale.

In altre Regioni, invece, la certificazione energetica deve essere effettuata in linea con norme proprie. Accade, ad esempio, in Liguria e in Emilia Romagna, anche se con piccole varianti rispetto alle regole generali.

In Emilia Romagna, infatti, non si tiene conto del rapporto superficie/volume (penalizzando cosi` le villette nella classificazione), mentre la Liguria ha limiti tra le classi di efficienza energetica diversi, che rendono difficile il confronto con quelli utilizzati altrove.

Ancora piu` marcato il caso della Provincia di Trento. Il piu` recente provvedimento varato (delibera di giunta 22 dicembre 2009, n. 3110) non e` che l`ultimo tassello di una serie: Dgr 2446/2009, decreto del presidente della Provincia 11/2009, Dgr 1448/2009.

Finora e` stata regolamentata la prestazione energetica dei fabbricati di nuova costruzione, mentre mancano ancora le prescrizioni relative a quelli esistenti.

I criteri di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici sono quelli nazionali della Uni-TS 11300. Divergono invece i requisiti prestazionali e i metodi di classificazione.

In contrasto con le Linee guida nazionali, poi, non sono riportati negli attestati di certificazione energetica i parametri nazionali di classificazione, insieme a quelli messi a punto dalla Provincia.

Il Piemonte, l`unica Regione che ha completato il processo per la certificazione dopo il varo di quella nazionale, ha tenuto conto di questa nuova prescrizione, utile a creare uno standard unico per tutta Italia. Lo stesso Piemonte, peraltro, valuta con gli stessi criteri un immobile posto in centro al capoluogo e uno a 2000 metri di quota.

Anche la Lombardia ha messo a punto una certificazione propria, che prevede tra l`altro calcoli dei fabbisogni energetici espressi in kWh/mq differenti da quelli nazionali e non tiene conto del fabbisogno di acqua calda sanitaria.

Tra le realta` che seguono regole proprie, infine, va considerata anche la Provincia di Bolzano, con lo standard CasaClima: norme diverse, frutto pero` di un gioco d`anticipo rispetto alle regole nazionali.
 
Fonti: Ance e il Sole 24 Ore

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