Competenze professionali: il confine del riparto tra ingegneri e architetti

Nella recente sent. TAR Emilia Romagna 13 gennaio 2016 n. 36, i giudici si sono occupati della corretta interpretazione dell’art. 52 comma 2 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 (“Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”), il cui testo stabilisce che “… le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”.

Il tribunale amministrativo bolognese nella decisione ha richiamato un precedente orientamento, rammentando che non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, rimanendo invece nella competenza dell’ingegnere civile la cd. parte tecnica, ovvero le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria.

Come conseguenza a tale assunto è stato affermato dai giudici che l’ingegnere è soggetto a cui è legittimamente possibile affidare l’incarico di progettare il ripristino strutturale della porzione di un edificio parzialmente lesionato da un evento sismico, senza alcuna incidenza sui profili estetici e di rilievo culturale propri degli edifici vincolati.

Per capire di più in merito a questo dibattuto tema suggeriamo di consultare l’approfondimento dottrinale redatto dalla nostra esperta autrice Antonella Mafrica intitolato Ancora una sentenza sul riparto delle competenze fra ingegneri ed architetti.

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