Competenze professionisti tecnici: affidamento realizzazione opere di urbanizzazione

La problematica del riparto delle competenze fra ingegneri ed architetti rappresenta, da sempre, un delicato terreno di confronto fra le rispettive categorie professionali. E, ovviamente, la questione interessa anche l’ufficio tecnico comunale, chiamato sovente a valutare la legittimità di un progetto o l’affidabilità di un incarico professionale in relazione al suddetto riparto.

Utile, perciò, è ricordare la recente sent. 20 febbraio 2017 n. 1023 del TAR Campania, sez. I Napoli, nella quale i giudici partenopei hanno ribadito, sulla scorta di precedente giurisprudenza, che la progettazione delle opere viarie (nel caso specifico, relative ad un comparto del Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune), quale opere di urbanizzazione, è di competenza esclusiva degli ingegneri e, conseguentemente, hanno ritenuto illegittima l’indicazione di un architetto per la progettazione esecutiva delle stesse.
La progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati sono di pertinenza esclusiva degli ingegneri, ai sensi dell’art. 51 (che devolve a tali professionisti la progettazione e la conduzione dei lavori relativi alle “vie ed ai mezzi di trasporto del deflusso e di comunicazione”) e dell’art. 52 (che attribuisce ai detti ingegneri le “costruzioni di ogni specie”) del R.D. n. 2537/1925, norme ancora in vigore, che costituiscono il punto di riferimento normativo per stabilire il discrimine tra le competenze degli architetti e quelle degli ingegneri.

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