Decreto Bollette, la conversione in legge: ecco le novità

Con 207 voti favorevoli, 38 contrari e nessuna astensione, l’Assemblea del Senato, nella giornata di ieri giovedì 21 aprile, ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, del ddl n. 2588, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 (cd. Decreto Bollette) sul contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il decreto intende rappresentare un passo avanti verso il progressivo sviluppo delle forme di produzione energetiche da fonti non fossili, ma contiene al suo interno anche diverse norme che incidono in materia di investimenti e urbanistica.

Si legga anche:“DL energia, misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica”

Le principali questioni

Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:
– risorse aggiuntive per 150 milioni per compensare gli incrementi dei materiali edili;
– semplificazioni sul fotovoltaico e sugli impianti Fer;
– quarta cessione del credito per i bonus edilizi;
– slittamento della graduatoria dei progetti di rigenerazione urbana con 905 milioni aggiuntivi per i Comuni;
– semplificazioni sugli interventi di demolizione e ricostruzione in aree vincolate.

Risorse aggiuntive per 150 milioni per compensare gli incrementi dei materiali edili

Confermato l’incremento 150 milioni sul fondo per l’adeguamento dei prezzi delle opere pubbliche per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. La misura, che riguarda il 2022, si applica ai contratti in corso.

Semplificazioni sul fotovoltaico e sugli impianti Fer

Risulta anche la semplificazione per gli interventi di potenziamento degli impianti Fer esistenti, cioè alimentati da fonti rinnovabili. “Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata” si può procedere con la procedura semplificata-

Bonus edilizi

La norma che eleva da 3 a 4 le cessioni del credito fiscale relativi ai bonus edilizi si legge all’articolo 29-bis del decreto legge. La possibilità della quarta e ultima cessione del credito è destinata alle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente. La norma si applica alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1 maggio 2022.

Relativamente alla Rigenerazione Urbana si legga l’articolo

Semplificazioni sugli interventi di demolizione e ricostruzione in aree vincolate

Diventeranno più semplici gli interventi di demolizione e ricostruzione. La norma introdotta consente agli interventi di ricostruzione con variazione di sagoma, volumetria e prospetti di edifici in aree a tutela paesaggistica di qualificarsi come interventi di ristrutturazione edilizia e di poter essere confermati tramite il rilascio del permesso di costruire.

Per approfondire segnaliamo il testo del provvedimento come licenziato dalla Camera dei deputati (ed approvato dal Senato ieri) e una selezione di schede di lettura del Servizio studi del Senato utili per analizzare i singoli articoli del provvedimento.

>> IL TESTO APPROVATO.

LA NOTA DI LETTURA DEL SERVIZIO STUDI DEL SENATO.

>>Decreto bollette: limite all’aria condizionata e addio al canone Rai

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