Decreto sviluppo, torna la tolleranza costruttiva

Il decreto legge 70 del 2011, attualmente in fase di conversione in legge, contiene una norma innovativa anche nella materia edilizia, una norma che era stata espunta dall’ordinamento italiano con l’entrata in vigore della d.p.r. 380 2001 e che risaliva già alla normativa urbanistica, legge n. 1150 del 1942.

Si tratta della tolleranza costruttiva, prevista all’articolo 5, punto 4, ossia di quell’istituto secondo il quale è possibile uno scostamento fino al 2% tra l’opera che viene realizzata e il progetto che l’aveva prevista.

Si tratta di un concetto molto rilevante e importante perché, solitamente, la realizzazione di un’opera comporta, molto probabilmente, delle diversità rispetto al momento della progettazione; nulla viene mai realizzato in maniera totalmente identica a quello che stato processato.

Se le difformità che si valutino di inserire siano tali da comportare differenze sostanziali dal progetto iniziale, allora è necessario e doveroso presentare un titolo in variante al progetto presentato. Ma se lo scostamento sia di lieve entità, allora è possibile che questo sia perdonabile e possa essere valutato dall’ordinamento come un fatto diverso da quello che è stato l’intenzione inserita all’interno del progetto.

Perché il legislatore ha voluto portare una normativa di questo tipo dopo averla cancellata dall’ordinamento volutamente dopo tanti anni della sua esistenza?

Per un maggiore approfondimento sull’argomento vi invitiamo a leggere l’articolo “La tolleranza costruttiva” di P. Minetti, pubblicato in home page oggi, nella sezione Approfondimenti.

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