DIA e SCIA, dal titolo edilizio all’atto privato cosa cambia?

Recentemente i giudici del TAR Lombardia hanno respinto il ricorso avverso un provvedimento di diniego di proroga dei termini di ultimazione dei lavori previsti in un titolo edilizio soggetto a DIA.

Secondo il tribunale amminstrativo l’art. 23, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001  stabilisce, in caso di omessa ultimazione dei lavori di cui alla DIA, che “La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova denuncia”.

“Inoltre – prosegue la motivazione dei giudici – , l’art. 42, comma 6, della L.R. Lombardia n. 12 del 2005 sul governo del territorio, prevede espressamente che i lavori di cui alla DIA debbano essere ultimati entro tre anni dall’inizio dei lavori, altrimenti: “La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia”.

Tale ultima norma è interpretata, anche dalla dottrina, nel senso che non è ammissibile una formale proroga dei termini di ultimazione dei lavori oggetto di DIA, essendo solo consentita la presentazione di altra denuncia di inizio attività”.

E sul passaggio da titolo edilizio ad atto privato si occupa l’articolo di approfondimento “SCIA e DIA e proroga dei termini” di Paola Minetti, pubblicato in home page.

 

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