Diritti di credito da decadenza di titolo edilizio: novità sulla prescrizione

Importante pronuncia del Tar Emilia Romagna inerente alla tematica dei diritti di credito conseguenti alla decadenza di titolo edilizio. È proprio il caso affrontato dal Tribunale amministrativo emiliano con la sentenza n. 489/2013 (leggi la sentenza) depositata lo scorso 1° luglio: nella fattispecie una società ha chiesto la restituzione della somma da essa a suo tempo corrisposta al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, relativamente a un intervento di ampliamento del suo fabbricato industriale, in precedenza regolarmente approvato dal Comune con concessione edilizia.

La società non aveva iniziato i lavori entro il termine annuale previsto ex lege: conseguentemente l’amministrazione comunale aveva dichiarato la decadenza del relativo titolo edilizio. Alla richiesta di restituzione delle somme versate a tale titolo, il Comune aveva opposto espresso diniego, motivato sulla ritenuta avvenuta prescrizione del credito.

A parere dell’amministrazione la prescrizione è correttamente intervenuta dal momento che la scadenza del termine va conteggiata a partire dalla data di versamento degli oneri di urbanizzazione in tesoreria o, al massimo, dalla più recente data di ritiro del titolo. Pertanto la suddetta società non avrebbe diritto alla restituzione della somma poiché la richiesta di rimborso è pervenuta oltre la scadenza del termine decennale.

Al contrario il Tar ha dato ragione alla società, la quale individuava il dies a quo per la prescrizione nella data corrispondente al termine di decadenza della concessione edilizia: infatti il dies a quo del termine di prescrizione decennale va individuato “nel momento in cui il diritto al rimborso poteva essere effettivamente esercitato”, quindi nella data di scadenza del termine annuale di inizio dei lavori. Insomma, secondo il supremo tribunale emiliano va corroborato quanto già espresso da taluna giurisprudenza amministrativa per cui la prescrizione per i diritti di credito, la realizzazione dei quali esige un’attività del creditore, decorre dal giorno in cui l’attività poteva essere compiuta, in modo tale da permettere al creditore stesso di porsi in grado di esigere la prestazione dovuta.

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