DL 112/08: modifiche alla sicurezza

Come riportato nella notizia del 7/7/2008, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 in merito alle “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, sul quale sembra che il Governo chiederà la fiducia, e che contiene anche alcune modifiche al recente Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sull’ “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

In particolare al comma 12 dell’articolo 39 viene modificata la lettera h) dell’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 che non contiene più le parole “degli articoli 18, comma 1, lettera u)”.
Si depenna così la sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro per il datore di lavoro e per il dirigente che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 81/2008, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o di subappalto, non muniscano i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Si tratta di una duplicazione perchè il medesimo adempimento era già sanzionato ai sensi della successiva lettera m) dell’articolo 55, comma 4 con cui veniva precisato che il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l’obbligo per il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice di dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Si ricorda che rimane in vigore, comunque, l’obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 36-bis, commi 3-4-5 della legge 4 agosto 2006, n. 248, norma che continua a essere in vigore anche dopo l’emanazione del citato testo unico su salute e sicurezza.

Modifiche sono state apportate anche all’articolo 41 nei commi 11 e 12 e ai commi 1 e 4 lettera b) dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 dove vengono eliminate alcune parti degli stessi e viene abolita la sanzione – prevista nel decreto legilsativo n. 81/08 – relativa alla sospensione di un’attività imprenditoriale in caso di violazione della normativa sull’orario di lavoro. Mentre è confermata la suddetta sanzione per le reiterate violazioni della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro.

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