Durc necessario per l’aggiudicazione delle gare

Il Durc non puo` essere sostituito da un`autocertificazione ne` dalla produzione di modelli di pagamento dei contributi (F24 o versamenti postali). Così ha precisato il Consiglio di Stato, sezione V, con la pronuncia del 25 agosto 2008, n. 4035, rispetto alla revoca di un`aggiudicazione definitiva di una gara di appalto di lavori di sistemazione idraulica.

La revoca era stata disposta dalla stazione appaltante in quanto l`aggiudicatario, in sede di verifica della sua produzione documentale fatta a seguito della comunicazione di essere risultata aggiudicataria della gara, al posto del Durc (Documento unico di regolarita` contributiva), aveva prodotto, come attestazione della sua regolarita` contributiva, copia dei modelli F24 di pagamento dei contributi previdenziali e dei bollettini di versamento postale.

I giudici hanno chiarito che il documento e` un «certificato unitario» che ha la finalita` di formalizzare un`affidabile verifica dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche, dal momento che viene rilasciato dagli enti previdenziali all`imprenditore e da quest`ultimo consegnato al committente che ha l`obbligo di richiederglielo.

Secondo quanto specificato nella sentenza, la funzione del Durc e` di attestazione della regolarita` negli adempimenti concernenti i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi rispetto a Inps, Inail e Cassa edile per tutti gli appalti pubblici e per quelli privati in edilizia. Inoltre, il documento riveste anche «finalita` di contrasto dell`evasione contributiva previdenziale, perseguita attraverso l`imposizione per legge dell`obbligo di produzione del documento».

Il Consiglio di Stato ha poi evidenziato la duplice natura della certificazione che rappresenta uno «strumento al tempo stesso di certificazione ufficiale e di semplificazione procedimentale» da un lato, il Durc è uno strumento che permette di verificare che gli appalti pubblici siano affidati soltanto a imprese che risultino in regola quanto a contribuzione previdenziale, realizzando anche il principio generale di buona amministrazione.

Dall`altro lato, il Durc consente, «in virtu` della sua unitarieta` (realizzata sulla base di doverose convenzioni tra i soggetti previdenziali), l`agevolazione delle esigenze di speditezza documentativa vuoi dell`appaltatore che, per riflesso, dell`appaltante, riducendone le incombenze».

In merito al caso concreto, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimita` della revoca disposta dalla stazione appaltante anche perche` non vede «a quale plausibile interesse dell`imprenditore possa corrispondere la sua mancata utilizzazione» attraverso l`autocertificazione.

Da questo i giudici fanno discendere la categorica impossibilita` di sostituire la «doverosa e ufficiale certificazione» con la dichiarazione sostitutiva. La ragione di tale impossibilita` sta nel fatto che fra le generali previsioni in tema di autocertificazione e la previsione per gli appalti pubblici relativa al Durc esiste «un rapporto di specialita`, in forza del quale prevale, in materia di appalti, la disposizione dell`articolo 3, comma 8, lettera b.bis), del dlgs n. 494 del 1996».

Di conseguenza, la richiesta produzione del Durc non era surrogabile ne` con l`autocertificazione dell`interessato ne` con la mera produzione dei modelli F24 e dei bollettini postali, anche perche` «si tratta di documenti insufficienti a verificare l`integrale adempimento degli obblighi previdenziali per tutti i lavoratori».

Fonti: www.ance.it e Italia Oggi

 

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