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a cura di MARIO PETRULLI
Assume particolare interesse il caso di alcuni soggetti che ereditano un edificio originariamente disposto su tre piani e con utilizzo bifamiliare e, in ragione del suo stato di vetustà , decidono di demolirlo e ricostruirlo, trasformandolo in un’unica unità immobiliare con autorimessa accessoria e riducendo la Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P.) da da 180,40 mq a 153,06 mq.
Contestualmente il Comune ha richiesto il pagamento del contributo concessorio ai sensi dell’articolo 16 del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) per essere l’abitazione di carattere bifamiliare. I soggetti proprietari non hanno esitato ad impugnare la richiesta, invocando l’esonero degli oneri, in quanto non si crea ma si riduce il carico urbanistico preesistente e la restituzione di quanto versato.
Ma chi ha ragione nel caso specifico? La pretesa dei proprietari è corretta e non devono pagare nulla? A chiarire la questione è una interessante sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 17 giugno 2019, n. 574.
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