Esonero oneri concessori

di MARIO PETRULLI

Assume rilievo il caso di un Comune che richiedeva ad una società partecipata da Ferrovie dello Stato, con capitale pubblico maggioritario, il pagamento del contributo di costruzione per interventi di ristrutturazione degli spazi commerciali ed assimilabili effettuati in una stazione ferroviaria. Contestualmente la società partecipata invocava l’esonero, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 comma 3 lett. c) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), secondo cui “il contributo di costruzione non è dovuto: per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti”.

Come viene risolto dai giudici il caso di specie? La pretesa del Comune è illegittima, come affermato dal TAR Liguria, sez. I, nella sent. 10 dicembre 2018, n. 956. Come noto, la ratio della norma invocata dalla società destinataria della richiesta di pagamento si identifica chiaramente con l’agevolazione degli interventi preordinati al soddisfacimento di esigenze della collettività, onde evitare che siano imposti oneri concessori al soggetto che interviene per l’attuazione del pubblico interesse.

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