Il Decreto Cultura diventa legge: l’autorizzazione paesaggistica cambia

Piccola ma importante modifica all’interno della composita materia delle autorizzazioni paesaggistiche: infatti, d’ora in avanti, i lavori per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica potranno essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo alla scadenza del quinquennio di durata dell’autorizzazione medesima. Tuttavia, è previsto un periodo transitorio all’interno del quale il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia viene prorogato di 3 anni.

È stato stabilito dall’art. 3-quater della legge di conversione del Decreto Cultura (d.l. 91/2013), approvata alla fine della scorsa settimana alla Camera in via definitiva. Attraverso questa specifica norma è stato modificato l’art. 146, comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) il quale affermava che l’autorizzazione paesaggistica (che rimane sempre un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire) era efficace per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori progettati doveva essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Tale disposizione era stata integrata da una norma del Decreto del Fare (d.l. 69/2013 convertito dalla legge 98/2013) la quale stabiliva che qualora i lavori fossero iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si dovesse considerare efficace per tutta la durata degli stessi.

Il Decreto Cultura sostituisce l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 stabilendo che la conclusione dei lavori può avvenire entro, e non oltre, l’anno successivo alla scadenza del quinquennio medesimo, specificando testualmente: “I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo”.

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