IVA agevolata 10%: quando è possibile usufruirne in edilizia?

Quando è possibile usufruire dell’IVA agevolata al 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia? Una domanda di ampio respiro a cui proviamo a rispondere in sintesi in questo articolo.

Per capire quando applicare l’IVA al 10% e quando al 22%, è necessario distinguere i due ambiti principali nei quali si eseguono i lavori: interventi eseguiti su appartamenti e immobili a prevalente destinazione abitativa (pertinenze comprese) e quelli fatti su edifici a destinazione non abitativa, a uso diverso o, comunque, nei quali la funzione residenziale non è prevalente.

Qualora i lavori edilizi vengano effettuati su edifici in cui la funzione abitativa è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica in questi casi:
1. Acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
2. Acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
3. Acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;
4. Prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia.

L’aliquota IVA ordinaria al 22%, invece, si applica sempre per il pagamento degli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori (dal direttore lavori al coordinatore per la sicurezza). Gli altri casi in cui si applica l’IVA “piena” al 22% sono l’acquisto di materiali e beni diversi dai beni finiti quando non c’è posa in opera da parte del rivenditore e l’acquisto di beni finiti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in questo caso quando l’acquisto è diretto da parte del committente presso il negozio o il deposito di materiali edili.

Leggi anche l’articolo IVA agevolata in edilizia: 3 concetti chiave per usufruirne.

Per ciò che concerne i lavori eseguiti su immobili non a prevalente destinazione residenziale il discorso invece cambia. L’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:
1. Acquisto di beni finiti (sanitari, condizionatori, caldaie, ecc.) anche senza posa in opera da parte del rivenditore per tutti i lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo;
2. Prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo.

L’IVA ordinaria al 22% si applica, invece, alle prestazioni di servizi corrisposti sulla base di contratti d’appalto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

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