La decadenza del titolo edilizio non coinvolge l’autorizzazione paesaggistica

di MARIO PETRULLI

Come ricordato recentemente dal TAR Sardegna (Sez. II), nella sentenza 23 luglio 2021, n. 557, la decadenza del permesso di costruire non determina alcuna conseguenza sul titolo paesaggistico, vista l’autonomia fra i due titoli, già evidenziata dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Campania, Salerno, sez. II, sentenza 19 novembre 2020 n. 1725) e che trova anche conferme normative.
In primo luogo, il comma 4 dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004), secondo cui “L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio…L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato”. Tale disposto normativo è, quindi, ben chiaro nell’attribuire al titolo paesaggistico efficacia quinquennale e nel considerarlo “autonomo” rispetto a quello edilizio, sottraendolo all’influenza delle vicende patologiche cui quest’ultimo può andare incontro.
Nella stessa direzione depongono ulteriori dati normativi di non minore rilievo, in particolare:

    • il rilascio dei due titoli è affidato a organi e persino a enti differenti, se si considera che il permesso di costruire è di competenza comunale, mentre il nulla osta paesaggistico compete in prima battuta alla Regione (che può delegarlo ai comuni) e in ultima analisi alla Soprintendenza;

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