L’Emilia Romagna modifica la Prestazione energetica edifici

La Regione Emilia-Romagna modifica la propria normativa in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Ci sono quindi novità per pompe di calore, contabilizzazione del calore e fonti rinnovabili. Sono contenute nella delibera 1715 del 24 ottobre 2016. Vediamo quali sono.

Le modifiche più importanti riguardano:
– definizioni come ‘edificio ad energia quasi zero’, ‘rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento’, ‘superficie utile energetica’);
– metodologia per la determinazione della quantità di energia da fonti rinnovabili per le pompe di calore;
– l’integrazione da fonti energetiche rinnovabili (Fer) nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli stessi in edifici esistenti;
– l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.

Edifici a energia quasi zero
I requisiti per gli edifici a energia quasi zero sono stati allineati con la normativa nazionale: le nuove costruzioni dovranno conformarsi dal 1 gennaio 2017 per gli edifici della PA e dal 1 gennaio 2019 per tutti gli altri edifici, anticipando di due anni le corrispondenti previsioni nazionali.

Superficie utile energetica
La superficie utile energetica è stata modificata in base al Decreto del 22 novembre 2012 e alla UNI/TS 11300-5/2016 nella quale è indicato il metodo per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili per i servizi energetici dell’edificio servito da uno o più impianti tecnologici, comprese le pompe di calore.

Contabilizzazione del calore
È stato inserita, in base al Dlgs 141/2016 e nel caso in cui la normativa tecnica UNI 10200 non sia applicabile, la possibilità di ricorrere a metodi alternativi per la suddivisione degli importi volontari e involontari.

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