L’irrilevanza di vicende personali del titolare ai fini della decadenza del permesso di costruire

di MARIO PETRULLI

Secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 2 del Testo Unico Edilizia(1), “il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive”.

In argomento, la recente sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 961 del 15 giugno 2018 merita una breve segnalazione perché consente di circoscrivere correttamente la nozione di “fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire”, eventualmente utili ai fini della richiesta di proroga e per evitare la decadenza del titolo edilizio. Nel caso specifico, l’interessato, nell’impugnare il provvedimento di decadenza per mancato inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio del titolo, evidenziava che era stato colpito da un grave lutto familiare e che tale eventoaveva reso impossibile il rispetto del termine previsto per l’avvio dei lavori.

I giudici, però, conformandosi ad un orientamento consolidato, hanno ritenuto non rilevante tale circostanza ai fini della decadenza: i “fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso”, evidentemente successivi rispetto al rilascio del titolo edilizio, per essere estranei alla volontà del titolare, devono rivestire carattere di assolutezza(2) ed oggettività. Rientrano in detta ipotesi (fermo restando la necessità di verificare il regolamento edilizio comunale(3)):

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