Locazioni al ribasso con meno formalità

L’accordo tra locatore e conduttore per ridurre il canone di locazione inizialmente pattuito non va necessariamente comunicato all’Amministrazione finanziaria.

Il ribasso del corrispettivo, infatti, non comporta il versamento di ulteriore imposta o la fine del vecchio patto, ma si limita solo a modificarne alcune parti accessorie.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.60/E, che prende le mosse dalla richiesta del legale rappresentante di una società che ha concesso in locazione un immobile commerciale, accordando poi uno “sconto” sul canone.

In particolare, il documento di prassi precisa che la nuova versione del patto, con la locazione ribassata, non deve essere registrata in termine fisso perché non comporta né cessione, né risoluzione o proroga del vecchio contratto.

Resta fermo che le parti possono sempre chiederne la registrazione volontaria, per garantire certezza all’accordo, dal momento che pattuire l’abbattimento del canone può determinare la diminuzione della base imponibile per il registro, l’Iva e le imposte sui redditi. In questo caso, l’imposta di registro da pagare è pari a 67 euro in misura fissa.

Fonte: Fisco Oggi

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