No alla retroattività delle sanzioni amministrative edilizie più favorevoli
Sanzioni amministrative: ma è proprio vero l’assunto che si trae dalla motivazione della sentenza del TAR Campania III, n. 2620 del 15 maggio 2017 o non si tratta, piuttosto, di una formulazione dovuto al caso di specie trattato?
La domanda è più che legittima dal momento che in altre situazioni la giurisprudenza amministrativa sta aprendo la porta alla possibilità di applicare la normativa, più favorevole, in vigore in passato, se quella attuale fosse più rigorosa.
Ne è un esempio il divieto di applicazione di sanatoria in zona di vincolo paesaggistico interpretato, dalla giurisprudenza più recente, come divieto di applicazione dall’introduzione della disposizione dedicata all’articolo 146 del Codice Urbani.
In questo modo la richiesta di applicazione di sanatoria paesaggistica, nelle fattispecie realizzate prima del divieto, introdotto con le modifiche del d.lgs. 157/2006, diventa ammissibile.
È vero che nel caso esaminato dai Giudici campani si verte sul tema delle sanzioni e nella lettura evolutiva data alle disposizioni del Codice Urbani si ragiona di autorizzazioni posticipate, o in sanatoria, ma il principio diventa il medesimo: guardare il passato con gli occhiali del passato.
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