Permesso di costruire, il condizionamento può derivare solo dalla normativa

L’argomento è quindi quello dei “permessi di costruire condizionati”. Si tratta di un principio più volte affermato dalla giurisprudenza e lo ha ribadito il Tar Piemonte (sentenza n. 617 del 22 maggio 2013): l’apposizione di condizioni al rilascio di un permesso di costruire è ammessa solo quando si va a incidere su aspetti della realizzazione e quando esiste un fondamento diretto o indiretto in una norma di legge. Diversamente, non è possibile apporre al titolo edilizio condizioni estranee alla fase di realizzazione dell’intervento.

Nel caso in esame del Tar Piemonte, il privato avrebbe dovuto cedere in via preventiva al Comune e gratuitamente un’area per la realizzazione di un’opera pubblica.

I precedenti della giurisprudenza risalgono a diversi anni fa: al Consiglio di Stato (sez. V, 24 marzo 2001, n. 1702) e al Tar Milano (sez. II, 18 febbraio 1984, n. 77). Entrambe le sentenze stabiliscono che sono da considerare illegittime le condizioni che pongono la validità della concessione edilizia dopo la cessione gratuita di aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche.

Condizionare l’assenso all’intervento edilizio a fattori diversi rispetto alla normativa non è in linea con le finalità dei poteri dell’amministrazione in materia edilizia, visto che si tratta di attività vincolata da norme precise e funzionale all’accertamento della corrispondenza degli interventi e dei relativi elaborati progettuali con tali prescrizioni normative.

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