Permesso di costruire: la proroga contenuta nel Decreto del Fare

Decadenza del permesso di costruire ed eventuali proroghe dei titoli abilitativi: come si struttura il tema dopo l’entrata in vigore del Decreto del Fare? Una risposta in tale direzione ci è fornita da una sentenza del TAR Piemonte (sez. II, 31 luglio 2015, n. 1304) che interviene su una specifica vicenda.

Nel caso di specie una società di costruzione era subentrata nella convenzione edilizia stipulata nell’anno 2006 dal Comune con i proprietari di alcune aree per la costruzione di undici villette residenziali. Mediante permesso di costruire del 29 settembre 2008, il Comune aveva autorizzato la realizzazione di sei unità immobiliari. Su richiesta dell’impresa, il Comune aveva prorogato il termine per l’inizio dei lavori al 29 settembre 2010 (con la formale comunicazione di inizio lavori era stata trasmessa al Comune il 21 settembre 2010): dal momento che la costruzione delle villette era stata interrotta e ripresa soltanto nel mese di agosto 2013, l’impresa aveva chiesto al Comune la proroga del termine di conclusione dei lavori, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto del Fare (Decreto legge 21 giugno 2013, n.69). Il Comune in quel momento aveva tuttavia respinto l’istanza di proroga dichiarando la decadenza del permesso di costruire in questione.

Il TAR Piemonte ha accolto il ricorso della società evidenziando che il co. 3 dell’art. 30 del Decreto del Fare afferma che “Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati”.

I giudici amministrativi hanno inoltre rammentato che il decreto ha prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia e ha stabilito che i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.

Si tratta pertanto a tutti gli effetti di proroghe automatiche, che non necessitano di un recepimento espresso.

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