Prima casa, il governo stanzia il fondo per l’acquisto

In vigore dal 18 febbraio  2011 il Regolamento del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

Il Decreto  del 17 dicembre 2010, n. 256  è  stato  pubblicato  nella GU n. 27 del 3 febbraio  2011.  

Il Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della  Gioventù è destinato a giovani coppie o a nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cui  complessiva  dotazione  è  pari  a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2009 e 2010. (Art. 1)

Soggetto attuatore è il Dipartimento, il quale per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo si avvale della prestazione di una società a capitale interamente pubblico, affidandole direttamente l’esecuzione delle seguenti attività:

1.esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;

2.corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del  Fondo;

3.controllo a campione dei documenti presentati dal Mutuatario.
 
Per l’esecuzione delle attività il Dipartimento emana un apposito disciplinare con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici,  nonché le forme di vigilanza sull’attività del Gestore.

In particolare: 

-il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed  istruzioni anche di  carattere tecnico-operativo  e  può disporre ispezioni, anche al  fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;
– il Gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l’efficienza  e  l’efficacia  del  servizio, con   la periodicità richiesta dal Dipartimento.
I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo non devono superare 200.000 euro, e  saranno sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor  + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel  caso di mutui a tasso variabile, nonché  ad un tasso massimo  pari  o  equivalente  a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso  di mutui a tasso fisso.

I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:

a.età inferiore a 35 anni (anche per  le  coppie  coniugate  tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il  nucleo familiare);
b.un reddito complessivo rilevato dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a  35.000  euro.  Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare  da contratto   di lavoro  dipendente  a tempo indeterminato;
c.non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il  Mutuatario abbia  acquistato  la  proprietà  per successione  a causa  di morte, anche in  comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo  gratuito  a  genitori o fratelli.
L’immobile da acquistare per essere adibito ad  abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90  metri  quadrati.

Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l’immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non  deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del  Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969. (Art. 2)  
 
 Soggetti finanziatori

Natura e misura della garanzia

Intervento della garanzia

Fonte: Governo

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