Semplificazioni bis, una complicazione per l’ufficio tecnico

Sul recente ddl Semplificazioni bis si è scatenata nei giorni scorsi una polemica attorno alla disposizione sul silenzio assenso, in caso di mancata risposta della p.a.,  per il permesso di costruire di immobili in aree vincolate.

Non va dimenticato che è solo dal 2010 che è entrato in vigore l’articolo 146 del Codice Urbani, che ha sostituito la norma transitoria, articolo 159, precedente, e secondo il quale è necessario avere prima l’autorizzazione paesaggistica, che è atto autonomo e presupposto, del titolo edilizio.

Ne discende che l’autorizzazione è un documento da allegare alla richiesta di titolo edilizio, senza la quale, se l’immobile si trovi in zona di vincolo, l’Amministrazione non può nemmeno accettare la domanda di permesso di costruire.

Ma il legislatore, nella formulazione adottata nel DDL di semplificazione, parla di tutti i pareri che debbano essere acquisiti dall’amministrazione procedente attraverso la modalità della conferenza dei servizi, confondendo la procedura di rilascio della autorizzazione paesaggistica (atto autonomo e presupposto) disciplinata dal Codice Urbani, precedente e preventiva rispetto a quella del titolo edilizio, con l’acquisizione di un semplice parere!

Un’analisi dettagliata sulle “complicazioni” del ddl sono contenute nell’approfondimento di Paola Minetti “Le novità del ddl Semplificazioni-bis in materia di permesso di costruire. Alcune brevi consideraizoni in merito alla confusione legislativa sulle procedure“, pubblicato oggi in home page.

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