Sistri: prorogati i termini di iscrizione

 Sono stati prorogati di 30 giorni i termini di iscrizioni al Sistri (sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti).

La proroga è prevista dal decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010, n. 48.

I termini validi per le iscrizioni sono attualmente:

30 marzo per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, con oltre 50 dipendenti, per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con oltre 50 dipendenti, per i commercianti, intermediari, imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

– il 29 aprile per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di 50 dipendenti, per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con meno di 50 dipendenti ed oltre 10.

Si segnalano, inoltre, le seguenti ulteriori modifiche apportate al DM 17 dicembre 2009:

– all’art. 5, comma 6 (tempistiche per i produttori per la registrazione della movimentazione del rifiuto nella relativa scheda Sstri): l’operazione di movimentazione del rifiuto solo pericoloso deve essere comunicata al sistema almeno 4 ore prima che si effettui la movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da annotare nel campo Annotazioni del scheda Registro cronologico.

All’art. 5, comma 7 (tempistiche per i trasportatori per l’inserimento dei propri dati relativi al trasporto nel sistema): l’inserimento dei dati del trasportatore relativi al trasporto, solo per movimentazione di rifiuti pericolosi, deve avvenire almeno 2 ore prima dell’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi da annotare nel campo annotazione del scheda Registro cronologico;

Le disposizioni dell’art. 6 comma 2 del DM 17 dicembre 2009 (particolari tipologie per cui i soggetti produttori si avvalgono dell’impresa di trasporto per la compilazione delle schede) si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, nonché al trasporto transfrontaliero dall’estero effettuato da un’impresa di trasporto ex art. 212, c. 5, D.Lgs. 152/2006)·

Le disposizioni dell’art. 6 commi 7 (la scheda registro cronologico è compilato dalla sede legale dell’impresa ) e 8 (la scheda area movimentazione viene stampata, compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato l’attività ) del DM 17 dicembre 2009, si applicano alle strutture sanitarie pubbliche e private, inclusi gli ambulatori decentrati dell’azienda sanitaria di riferimento, solo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi.

Vengono modificati i moduli di iscrizione al SISTRI, n. 1 e n. 2, facendo salve le iscrizioni effettuate fino al 1 marzo 2010, sulla base della vecchia modulistica. 

Fonte: Aniem

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