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Durc, chiarimenti Inps per le imprese in concordato preventivo e le società di capitali
Maggiori informazioni sui contenuti degli interpelli emanati dal Ministero

Nuove precisazioni dell’Inps sul rilascio del DURC nel caso in cui la verifica di regolarità interessi le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità e le imprese costituite in forma di società di capitali.

Con il messaggio n. 4925 del 21 marzo 2013, l’Inps illustra nel dettaglio i contenuti degli interpelli emanati dal Ministero.

Interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012. Durc e concordato preventivo in continuità.

Con l’Interpello n. 41/2012, il Ministero ha affrontato la problematica dei requisiti necessari, ai fini del rilascio del Durc, nel caso di imprese in concordato preventivo.

Con il Decreto Sviluppo per queste aziende si prevede la prosecuzione dell’attività da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio e “una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca” tra cui rientrano i crediti contributivi e assicurativi.

Il Ministero ha ulteriormente precisato che l’azienda ammessa al concordato preventivo ex art. 186 bis potrà ottenere il Durc regolare in presenza delle seguenti condizioni:

– la “sospensione” dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima dell’apertura della procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento;
– il piano di concordato preveda espressamente la moratoria di cui all’articolo 186-bis, comma 2, lettera c) L.F.;
– il piano di concordato sia omologato dal Tribunale e stabilisca l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.

Ha inoltre chiarito che, in tal caso, la regolarità può essere dichiarata solo per un periodo di un anno dalla data di omologazione, trascorso il quale la moratoria di cui all’art. 186-bis, indicata nel piano di risanamento, cessa di avere effetto. A partire da tale termine, in mancanza di soddisfazione integrale dei crediti contributivi muniti di privilegio, dovrà essere attestata l’irregolarità dell’impresa.

In ossequio a quanto esplicitato dal Ministero nell’Interpello n. 41/2012, sarà cura delle competenti sedi di verificare nella fase istruttoria del Durc che la situazione d’irregolarità si riferisca alla fattispecie descritta e che il piano di concordato rispetti le condizioni predette.
In tal caso, accertata l’intervenuta omologazione del piano di concordato medesimo, la dichiarazione di regolarità potrà essere resa per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell’omologazione trascorso il quale, verrà meno la causa di sospensione di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), del citato D.M. 24 ottobre 2007.

Interpello n. 2/2013 del 24 gennaio 2013. Durc e società di capitali.

Per quel che riguarda le società di capitali, il Ministero ha ritenuto di chiarire che la regolarità contributiva debba essere verificata solo con riferimento agli obblighi contributivi del cui adempimento il datore di lavoro e/o il committente/associante è chiamato a rispondere civilisticamente.

Da ciò discende che, ai fini dell’accertamento della regolarità delle società di capitali, non rileva l’irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci che, in relazione alla normativa vigente, siano tenuti all’iscrizione in una delle gestioni amministrate dall’Inps. Delle eventuali violazioni contributive riferibili ai soci medesimi non potranno essere chiamate a rispondere le società in esame in virtù del predetto regime patrimoniale civilistico che le regola.

Fonte: Inps

 


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