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La decadenza del permesso necessita del parere della Commissione edilizia comunale?
Oppure è un effetto dell’inerzia dell’interessato?

La risposta è negativa, come ricordato recentemente dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. n. 974 del 23 febbraio 2012.

La decadenza disciplinata dall’art. 15 del testo unico  dell’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) discende automaticamente dalla circostanza obiettiva del mancato inizio dei lavori e, quindi, è un effetto dell’inerzia dell’interessato (cfr.
Consiglio Stato, sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 434). 

Deve rilevarsi, perciò, che la conseguente ingiunzione a demolire opere edilizie abusive – in quanto atto consequenziale di  natura vincolata – non deve essere affatto preceduta dal  parere della Commissione edilizia comunale.

Quest’ultima ha infatti competenza in materia di specifiche valutazioni sul merito tecnico, urbanistico, costruttivo ed architettonico dei progetti, ma non è titolare di alcun potere in ordine alla verifica dell’inesistenza o al venir meno dei
presupposti legali dell’edificazione effettuata (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049).

In definitiva, ne discende che la dichiarazione di decadenza della concessione di costruzione non richiede l’acquisizione del parere della Commissione edilizia comunale.

Articolo tratto dalla rubrica Quesiti de L’Ufficio Tecnico 5/2012


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