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Appalti pubblici, novità per i Comuni con meno di 5mila abitanti
Devono affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei Comuni

La Legge n. 214/2011, (di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 201/2011, cd. decreto Salva Italia), ha introdotto una importante novità in materia di gestione delle procedure di evidenza pubblica, con specifico riferimento agli affidamenti gestiti dai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.

In seguito alla predetta legge è stato aggiunto all’art. 33 del Codice dei contratti il comma 3-bis, secondo il quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei Comuni, laddove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile fra i comuni medesimi, e avvalendosi degli uffici competenti. Ai sensi del successivo comma 5, la modifica in commento dovrà essere applicata alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

Si rammenta che le centrali di committenza ai sensi dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, svolgono le funzioni di amministrazioni aggiudicatrici ed hanno il compito di acquisire forniture o servizi o aggiudicare appalti pubblici, concludere accordi quadro di lavori, servizi e forniture destinate ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori.

Nell’ambito delle centrali di committenza è ricompresa anche la SUA, Stazione Unica Appaltante, prevista dall’art. 13 della Legge n. 136/2010 che si occupa, per conto degli enti aderenti, dell’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell`art. 33 del Codice dei contratti, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale. Alla stessa possono aderire (fra gli altri soggetti elencati dall’art. 2 dello stesso D.P.C.M.30/6/11 attuativo della Legge 136/10), anche le unioni ed i consorzi costituiti da Comuni.

I Comuni con meno di 5.000 abitanti non potranno più bandire gare d’appalto in via autonoma, ma dovranno necessariamente ricorrere a centrali di committenza, mediante le unioni di Comuni già esistenti oppure concludendo accordi consortili (comma 7 art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 TU Enti locali, che prevede che in caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato possa prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l`esercizio di determinate funzioni e servizi, demandandone l`attuazione alle leggi regionali). 

Fonte: Aniem
 


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