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Edilizia pubblica, legge per la valorizzazione in Toscana
La normativa punta al riutilizzo degli immobili esistenti di proprietà pubblica anche attraverso una modifica delle destinazioni d’uso vigenti

“Una legge fatta per tutta la Toscana, non per singoli casi, evitando la distruzione del sistema di governo pubblico del territorio e il blocco procedurale.

Una legge che coniuga snellimento dei tempi e procedure di pianificazione pubblica necessarie a garantire che la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico dei diversi enti, anche attraverso modifiche alle destinazioni d’uso vigenti, consenta una valutazione efficace delle diverse opportunità, in relazione alla natura degli immobili.

La finalità è quella di attuare velocemente interventi di sviluppo locale, ma anche di incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e dell’abitare”.

Così l’assessore Marson presenta la legge per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico proposta dalla Giunta e approvata oggi dal Consiglio regionale che attua l’art.27 del decreto legge Monti convertito con modifiche nella legge 214 del 22 dicembre 2011.

Due sono i contenuti che hanno costituito un riferimento per il lavoro svolto congiuntamente con le rappresentanze degli enti locali, con tempi serrati vista la scadenza del 4 febbraio imposta all’intervento legislativo regionale.

Da un lato c’è la disciplina delle procedure urbanistiche semplificate per dare attuazione ai diversi piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari degli enti pubblici. E dall’altro la disciplina della formazione dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, i cosiddetti “Puv” per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà dei diversi enti.

Il discrimine tra ciò che rientra o non rientra nei Puv è stato individuato con una serie di parametri, formulati all’art.3 della legge, che dovrebbero garantire un minimo di flessibilità nell’applicazione di queste norme.

“La legge – spiega l’assessore Marson – punta al riutilizzo degli immobili esistenti di proprietà degli enti pubblici anche attraverso una modifica delle destinazioni d’uso vigenti.

Un riutilizzo che può comportare anche un superamento del dimensionamento previsto dai Piani strutturali per ogni singola Utoe (Unità territoriali organiche elementari), ma entro limiti che garantiscano che non ci siano effetti di carattere sovracomunale in termini di carico urbanistico e di aggravio sul sistema infrastrutturale e della mobilità.

In tal caso riteniamo opportuno che le trasformazioni delle destinazioni d’uso rientrino nei Puv al fine di valutare nel loro insieme gli effetti che attraverso tali mutamenti si produrrebbero a livello territoriale”.

Fonte: Regioni.it


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