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Piano Casa Sardegna impugnato dal Governo
Rilievi di illegittimità costituzionale per stravolgimento e manchevolezze in fatto di distanze, altezze, sicurezza e procedure semplificative

Il Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la delibera approvata il 20 gennaio 2012 dalla Giunta regionale sarda che modifica la l.r. n. 4 del 23 ottobre 2009 sul Piano Casa (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo).

Il Governo ha deciso l’intervento appellandosi ai giudici della Consulta dopo aver ricevuto i rilievi di illegittimità costituzionale evidenziati dal Dipartimento degli Affari regionali.

I rilievi del Governo sul Piano Casa della Sardegna si concentrano su quattro articoli:

Articolo 7, comma 1, lettera f)
L’articolo prevede che gli interventi siano realizzati “in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti” ma anche in deroga “alle vigenti disposizioni normative regionali”.

Il Governo, nella sua relazione rileva che “si ha una incostituzionale riduzione della tutela paesaggistica, agli effetti della realizzazione del Piano casa, allo stesso livello degli strumenti urbanistici ed edilizi”.

Altro elemento di censura riguarda lo stravolgimento dei principi che guidano altezze e distanze tra gli edifici, dettati con “funzioni igienico sanitarie ”. Per cambiarli bisognerebbe comunque richiamare, e rispettare, norme nazionali che nella legge sarda non sono nemmeno citate.

Manchevolezze anche per quanto riguarda la sicurezza, poiché in caso di nuovi interventi edilizi, non sono previste misure di controllo dell’urbanizzazione stabilite dalla normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti.

Articolo 18
L’articolo autorizza la Giunta regionale a individuare ulteriori forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica.

La censura del Governo è qui netta. Si legge infatti nella nota del CdM: “(L’articolo 18) Prevede che, dopo la prima applicazione (…) la Giunta regionale possa individuare ulteriori forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità ai principi contenuti nel d.P.R. n. 139 del 2010. La norma, così disponendo, riconosce alla Regione una potestà legislativa che appartiene in via esclusiva alla Stato”.

Articolo 20
Questo articolo introduce modifiche alla classificazione delle aziende ricettive.
La legge regionale si riferisce a norme che riguardano roulotte, case amovibili, campeggi: tutte pertinenze e accessori “funzionali all’esercizio dell’attività”.

Il timore del Governo è che, invece, in tale definizione possano rientrare “strutture edificatorie di grandi dimensioni e di grande impatto paesaggistico.

Articolo 23
In base a questo articolo la Giunta regionale è autorizzata ad adeguare il Piano paesaggistico regionale consentendo la realizzazione nella fascia costiera, entro i 1.000 metri dalla linea di battigia (500 metri per le isole minori), di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf e disponendo che la procedura si concluda con una deliberazione della Giunta.

In questo caso il Governo richiama “l’obbligatoria intesa con lo Stato, per permettere la costruzione di nuove strutture ricettive vicino al mare”

 


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