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Incentivi progettazione per tecnici p.a., nuove regole in Puglia
Secondo il nuovo regolamento regionale l'incentivo è pari a 1,5% fino a fine 2003 e pari al 2% a partire dal 2004

E’ stato pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n.148 del 23 settembre 2011 il Regolamento regionale  n. 22/2011 della Puglia sui criteri e le modalità di ripartizione dell’incentivo per la progettazione ai tecnici interni della Pubblica Amministrazione.

La Regione stabilisce che:

– per i progetti di lavori pubblici l’incentivo è determinato nella misura dell’1,5% (uno virgola cinque per cento) dell’importo posto a base della gara, al netto dell’I.V.A.. sino al 31 dicembre 2003

dal 1° gennaio 2004 la misura percentuale di applicazione dell’incentivo è determinato nella misura del 2%, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni (CNPAIA, IRAP, etc.) a carico della Regione.

L’incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica, anche se in sede di appalto si verifichino ribassi ovvero in sede di esecuzione si verifichino aumenti o diminuzioni dei lavori.

Le somme occorrenti per la costituzione dell’incentivo sono prelevate dallo stanziamento previsto per l’intervento, così come deliberato dall’Organo competente, ed accantonato tra le “Somme a disposizione dell’Amministrazione”, quale autonomo titolo di spesa.

La quota parte dell’incentivo relativa alla progettazione di un qualsiasi lavoro pubblico è effettuata secondo i livelli eseguiti:
a) n. 3 livelli:
i) progetto preliminare 0,20%
ii) progetto definitivo 0,50%
iii) progetto esecutivo 0,30%
b) n. 2 livelli:
i) progetto preliminare 0,25%
ii) progetto definitivo + esecutivo 0,75%

La ripartizione della quota parte dell’incentivo relativa alla progettazione è determinata, mediante accordo dei partecipanti ovvero anche in presenza di interessati dissenzienti, dal responsabile unico del procedimento, secondo i criteri di professionalità e di imparzialità in relazione al grado del contributo individuale per il raggiungimento del risultato.

Qualora sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l’importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolare sull’1,5% (ovvero sul 2%) per cento diviene:
a) solo progetto preliminare 0,30;
b) solo progetto definitivo 0,70;
c) solo progetto esecutivo 0,70;
d) solo progetto definitivo ed esecutivo, in un unico livello 0,90.

Qualora si proceda all’incarico collegiale con professionisti esterni la quota parte relativa alla progettazione e/o alla direzione dei lavori viene ridotta:
a) incarico collegiale per la sola progettazione dal 35,0% al 20,0%;
b) incarico collegiale di sola direzione dei lavori dal 20,0% al 12,5%;
c) incarico collegiale di progettazione e direzione lavori dal 55,0% al 30,0%;
d) per altri incarichi collegiali va operata una riduzione del 50%.

Infine il Regolamento stabilisce come estranee le prestazioni per:
a) gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche;
b) i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici.


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