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Distanze tra edifici, il d.m. 1444/1968 prevale sui regolamenti locali
Lo ha ribadito una sentenza del T.A.R. Lombardia. Sul regime delle distanze è in programma a Firenze l'11 ottobre un convegno per p.a. e professionisti tecnici

Torniamo a parlare di distanze tra edifici per commentare la recente sentenza n. 1419/2011 del T.A.R. Lombardia, sezione di Milano.

I giudici sono intervenuti su un caso di impugnazione del provvedimento di concessione edilizia rilasciato per la costruzione di un’autorimessa da parte dei confinanti, poiché ritenevano che non fossero rispettate le distanze minime dal loro fabbricato.

I ricorrenti hanno segnalato la violazione dell’art. 9 D.M. 14441968 anche da parte della N.T.A. posta a fondamento della concessione che consente la realizzazione di edifici accessori al piano terreno a distanza di cinque metri, mentre secondo la norma citata la distanza minima assoluta è di dieci metri.

Il Comune che ha rilasciato  la concessione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Per i giudici del TAR il ricorso merita accoglimento, nonostante il Tribunale di Como abbia deciso in precedenza negando la diretta applicabilità nei rapporti tra privati dell’art. 9 D.M. 14441968 anche superando la normativa urbanistica comunale vigente.

“In merito all’unico motivo di ricorso – precisano i giudici –  non può che ribadirsi un recente orientamento espresso da questa stessa sezione nella sentenza 12822011 che in merito ha affermato: “L’art. 9 del D.M. 1444/1968 misura le distanze con riferimento alle pareti finestrate con riferimento a: 2) Nuovi edifici ricadenti zone diverse dalla zona A: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; Zone C) : è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto”.

“Con riferimento alla nozione di pareti finestrate – aggiungono – la giurisprudenza afferma che “per “pareti finestrate”, ai sensi dell’art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e di tutti quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi, non (soltanto) le pareti munite di “vedute”, ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l’esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce).

Nel caso di specie non vi è dubbio per il TAR  che l’autorimessa di cui alla concessione impugnata sia posta a cinque metri dalla parete finestrata del fabbricato dei ricorrenti.

Ciò comporta l’illegittimità della concessione impugnata, il provvedimento va, pertanto, annullato.

Il regime delle distanze in edilizia è al centro di un interessante convegno in programma a Firenze l’11ottobre.

Relatori di questa giornata di approfondimento per enti locali e professionisti saranno Romolo Balasso e Pier Francesco Zen, autori del volume “Il regime delle distanze in edilizia“, che illustreranno la disciplina delle distanze:
a) nel codice civile;
b) nella normativa urbanistico-edilizia;
c) in altre normative proprie di discipline parallele e/o concorrenti (sicurezza, ambiente, ecc..).
Non mancherà la rassegna di giurisprudenza in merito, l’esame di casi illustrati e le Tutele giudiziali.

Per iscriversi al Convegno


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