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Fabbricati rurali, la preoccupazione dei Geometri
Il CNG propone di presentare all’Agenzia ed al Comune una semplice ed informale istanza

Continua a far discutere la questione dell’accatastamento dei fabbricati rurali, ai della loro esenzione dali ‘ICI, in trodotto con il decreto cosiddetto “Sviluppo” (vedi news “Fabbricati rurali, cercasi disperatamente tariffa d’estimo“) 

Il Consiglio Nazionale dei Geometri ha espresso, in una recente circolare, perplessità su questo provvvedimento “determinato a seguito delle note sentenze della Cassazione, 18565 e 18570 del 21 agosto 2010 e di altre simili, che avevano stabilito la possibilità di concedere l’esenzione dalle imposte (ICI ed altre) per i soli fabbricati rurali, accatastati e censiti nelle categorie A/6 e 0/10“.  

Ma la categoria A/6, – fanno notare i Geometri – è ormai soppressa ed inutilizzata già dal 1993, con una apposita pubblica circolare della stessa Agenzia, dove veniva dichiarata la completa inesistenza sul territorio e quindi l’anacronistica presenza in banca dati , di siffatta categoria catastale.

“E’ evidente, peraltro, – si legge nella Circolare del CNG –  che la sentenza della Cassazione voleva dare una definizione precisa e puntuale della classificazione catastale, della quale potersi avvalere ai fini di una inequivocabile esenzione fiscale per ruralità.

Anche probabilmente riconoscendo la possibilità per i Comuni di incassare l’ICI dovuta con chiarezza e trasparenza nelle situazioni di esenzione dubbie e/o discutibili.  Ma la Cassazione, probabilmente, non ha osservato che la Categoria A/6 non riguarda unità immobiliari “rurali”, ma riguarda invece unità immobiliari “urbane”, con caratteristiche rurali, che, come detto, nella realtà non esistono più“. 

“Tutte le unità immobiliari catastali sono di fatto u.i.u. (urbane) ed ancora non esistono le u.i.r. (rurali), per cui, se del caso, bisognerebbe appena istituirle.  In Italia ci sono oltre 1.000 Comuni dove le A/6 non esistono per nulla nei quadri di classificazione catastale, perché non previste e non esistenti al momento della formazione del Catasto Urbano per cui anche qui, se del caso, bisognerebbe appena istituirle in questi Comuni”.

Il Consiglio Nazionale dei Geometri spiega inoltre come le norme catastali intervenute nel tempo, abbiano di fatto equiparato gli accatastamenti dei fabbricati rurali a quelli urbani, obbligando correttamente le parti a presentare le relative denunce di accatastamento per tutto l’edificato.  Questo per concretizzare una banca dati catastale puntuale, precisa, con finalità inventariali, oltrechè fiscali, quindi geometricamente e descrittivamente coerente e rappresentativa della equità e dello stato di fatto .

Conseguentemente,- aggiunge – anche l’attribuzione delle categorie e delle classi catastali di merito alle singole unità immobiliari è diventata assolutamente in linea con la corretta rappresentazione delle consistenze, che identificano, ormai in via informatica e digitale, ogni caratteristica intrinseca ed estrinseca dell’immobile. 

Le indicazioni catastali hanno, ormai da anni, catalogato gli accatastamenti delle costruzioni del “mondo rurale” in due grandi sezioni , quella delle unità immobiliari a destinazione “abitativa” e quella delle unità immobiliari destinate ad “attività produttive agricole” .

 Il CNG fa sapere che, essendo l’Agenzia del Territorio contraria al ripristino od alla istituzione di una apposita categoria A/6, solamente con finalità di esenzione fiscale (che rischierebbe di inquinare il lavoro fin qui svolto per la corretta archiviazione inventariale dell’edificato) a tutt’oggi, non ha previsto alcuna modalità operativa per adempiere alle indicazioni della norma in oggetto, anche perché deve di certo attendere l’emissione del previsto decreto ministeriale.

Quindi ancora non è dato sapere se si tratterà della presentazione di un nuovo DOCFA, magari semplificato, visto che la norma parla di domanda e non di denuncia o di dichiarazione, oppure di chissà quale altra possibile procedura. 

Per cui, non sapendo ancora l’iter procedurale che potrà essere ufficialmente indicato, è oggi lecito ritenere che si possa e si debba presentare un’istanza generica, allegando l’autocertificazione richiesta.

Secondo il CNG la cosa più sensata parrebbe, per il momento, quella di presentare all’Agenzia ed al Comune, una semplice ed informale istanza, che chieda il cambio di categoria delle unità già accatastate nelle N6 e nelle 0/1 O, in base alla L. n. 10612011, ai soli fini dell’ esenzione fiscale.

“Questa scelta – spiega sempre nella circolare –  appare la più opportuna in quanto, qualora un immobile sia correttamente accatastato, potrà continuare ad esserlo, consentendo contemporaneamente al richiedente ed all’ Agenzia, la possibilità di inserire una apposita annotazione in banca dati, a chiarimento dell’esenzione fiscale e della motivazione della evidente disparità di risultanza reddituale, al di fuori dei canoni corretti dell’accatastamento.

Detta annotazione consentirebbe (anche a futura memoria ed ad eventuale cessazione dei requisiti soggettivi agricoli dei titolari), che l’immobile possa e debba rimanere accatastato correttamente”.

Il Consiglio dei Geometri sottolinea inoltre che la norma in parola riguarda i fabbricati rurali accatastati ali’Urbano correttamente e censiti nelle categorie ordinarie puntuali.  Quindi non si tratta di accatastare quelli (per altri motivi o in mora) non ancora accatastati.

“Ciò per i tecnici  – precisa – sarà motivo di preoccupazione e di attrito con la committenza e le organizzazioni di categoria, che ora potrebbero pretendere l’esecuzione dei loro accatastamenti nelle categorie indicate dalla norma per l’esenzione fiscale, pur nella consapevolezza che le Agenzie del Territorio non potrebbero accettarle.  Per cui sembra attualmente evidente che la migliore soluzione possa essere la produzione di un apposito DOCfA semplificato , che consenta unicamente una annotazione di merito nella banca dati catastale, in ossequio alla norma che lo prevede, eventualmente utile anche per gli immobili ancora da accatastare oppure in corso di accatastamento”.

“Rimane l’incognita del termine, al solito troppo ristretto – conclude il CNG -, a causa del quale sarà difficile poter ottemperare in tutti i casi ed in tutte le svariate tipologie di situazioni esistenti.

Evidentemente la scadenza (fine settembre per l’istanza di parte e 20 novembre per la verifica dell’Ufficio) mira a garantire la riscossione dell’ICI per l’anno in corso, che viene pagata in dicembre”.

Fonte: Consiglio Nazionale dei Geometri


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