MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti


Decreto sviluppo, alla Camera il voto di fiducia
Tempi più rapidi per il permesso di costruire con silenzio-assenso, 30 giorni a disposizione della p.a. per i controlli sugli interventi ricihiesti con la SCIA, al via il Piano Città

E’ in corso alla Camera il voto di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’emendamento Dis. 1.1, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto Sviluppo.

Si tratta del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, recante “prime disposizioni urgenti per l’attuazione dei programmi di finanza pubblica nazionale nel quadro del semestre europeo“, a cui le Commissioni V e VI della Camera hanno apportato (il 14 giugno scorso) numerose modifiche, soprattutto in materia fiscale.

Nel corso dell’esame in sede referente, sono state in particolare eliminate le disposizioni in materia di diritto di superficie sulle spiagge (già passato da 99 anni a 20 dopo i rilievi del Quirinale) ed è stato rifinanziato il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate.

Ieri il governo ha infine presentato l’emendamento, interamente sostitutivo del testo del decreto legge, che riprende le modifiche apportate nel corso dell’esame davanti alle Commissioni e pone dunque la questione di fiducia

Per quel che riguarda l’edilizia verrà confermata la velocizzazione dell’iter per ottenere il permesso di costruire con silenzio-assenso, fatta eccezione per i casi in cui sussistano vincoli amibentali o paessagistici. Per gli interventi richiesti con la SCIA saranno dimezzati i tempi per il controllo da parte della p.a: si passa da 60 a 30 giorni.

Ok in vista anche per il Piano Città sul quale le Regioni dovrebbero approvare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, specifiche leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate.

Segnaliamo di seguito le modifiche apportate all’art.5 del d.l. 70/2011:

Comma l, lett. d), e comma 4
La modifica approvata in sede parlamentare amplia la portata originaria della disposizione, eliminando l’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, dell’ubicazione esatta del cedente l’immobile e delle generalità del subentrante dell’immobile stesso, non solo agli atti di compravendita ma a tutti i contratti aventi come oggetto il trasferimento a qualunque titolo di un bene immobile, soggetti a registrazione.
Trattandosi di una semplificazione di adempimenti non si rilevano effetti finanziari negativi.

Comma l, lettera h-bis), Comma 8-bis
La disposizione stabilisce modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti. La modifica proposta non produce effetti finanziari.

Comma 2, letto a)

numero 1- bis)
La modifica consente allo Sportello unico per l’edilizia (SUE) di ricevere le istanze attraverso la modalità telematica al fine di non derogare al relativo obbligo introdotto dall’art. 25, comma l, d.lgs. n. 59 del 2010 di recepimento della Direttiva 12 dicembre 2010, n. 123. È prevista apposita clausola di invarianza finanziaria che dispone che a tali adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Pertanto, la modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

numero 2
Viene soppressa la previsione che sia il titolare del permesso di costruire a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati. La modifica proposta non produce effetti finanziari.

lett. b): 
Si tratta di una precisazione al fine di consentire comunque l’utilizzo esclusivo della modalità telematica per i procedimenti per i quali essa è già prevista. La norma non produce effetti finanziari.

Commi 3, capoverso 2-bis
Viene prevista la trascrizione di tutti i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, o da strumenti di pianificazione territoriale. La disposizione non produce effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 3-bis
La disposizione introdotta in sede parlamentare, introducendo il comma 49-bis ali ‘articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, individua la procedura per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione degli stessi, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie.

Comma 4 bis
La presente proposta è finalizzata all’abrogazione espressa del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati e delle infonnazioni catastali ed ipotecarie a fini commerciali introdotto in modo generalizzato con l’art. l, comma 367, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311.

Si tratta, dunque, di un provvedimento volto a dare piena attuazione alla volontà dello Stato italiano di consentire il riutilizzo dei documenti ipotecari e catastali in coerenza anche con quanto stabilito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2003/98/CE del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’ìnformazione del settore pubblico.


www.ediliziaurbanistica.it