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Acustica e urbanistica
Una sentenza precisa che la zonizzazione acustica deve coordinarsi e non sovrapporsi alla pianificazione urbanistica

La legge 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico) dispone che le amministrazioni adottino provvedimenti per le limitazioni delle emissioni sonore.

In tal senso, la legge disegna un riparto di competenze tra i vari enti pubblici coinvolti (Stato, regioni, province e comuni) prevedendo che il territorio venga “predisposto” al fine del miglior contenimento possibile dell’inquinamento acustico in esso prodotto.

Pertanto, dopo la generale previsione di limiti di esposizione e standard qualitativi fissati dallo Stato, i comuni (secondo l’art. 6, comma 1, lett. a)) sono chiamati ad una “classificazione acusticadel proprio territorio (la c.d. zonizzazione) secondo i criteri dettati dalle rispettive Regioni (ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a)), i quali devono tener conto “delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio”.

Considerando la relativa “giovinezza” della legge quadro in argomento, tale disposizione impone alle regioni di guardare, principalmente, ai piani regolatori generali che i comuni hanno già adottato (ma anche, ad esempio, con i Piani Urbani di traffico).

Peraltro, l’art.  4, comma 1, lett. b), assegna ai comuni il compito di coordinare i propri strumenti urbanistici già adottati “con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)”, cioè con le scelte operate in sede di zonizzazione

Ma in che modo va fatto questo coordinamento tra diversi strumenti di pianificazione del territorio? Indicazioni giungono da T.A.R. Veneto n. 24/2011, secondo cui “la classificazione acustica del territorio deve coordinarsi e non sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica.

Se da un lato, infatti, la zonizzazione acustica si caratterizza per la tendenziale omogeneità con la zonizzazione degli strumenti urbanistici, la quale costituisce l’imprescindibile punto di partenza per la classificazione del territorio, tuttavia deve considerarsi che tale corrispondenza non è perfettamente biunivoca e che anzi esiste un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione, poiché lo strumento urbanistico disciplina l’assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all’effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici qualitativi”.

articolo a cura di P. Costantino e P. De Maria tratto da L’Ufficio Tecnico 2/2011


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